Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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Art. 16 Procedura d’esecuzione forzata e di liquidazione: concordato extragiudiziale e
appuramento bonale dei debiti mediante trattative private
Sintesi
La stragrande maggioranza dei partecipanti all’indagine conoscitiva respinge l’articolo 16 nella
versione (inasprita) proposta (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, NW, OW, SG, SH, SO, SZ,
TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, CDCF e CFS). A loro parere i quorum (delle persone e delle somme) previsti dall’articolo 15 dell’ordinanza in vigore devono essere mantenuti. VD ritiene che in merito ai quorum si debba fare una distinzione tra concordato extragiudiziale e appuramento bonale dei debiti mediante trattative private. DCS è pure contro i quorum proposti e suggerisce una normativa diversa.
GE si dichiara parzialmente d’accordo («maggioranza dei creditori, tre quarti dei crediti della terza classe»). GR chiede che vi sia il consenso di tutti i creditori della terza classe.
CFS; AG, AI, AR, BE, FR, GL, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, ZG, CDCF: visti i notevoli
ostacoli proposti, nella maggior parte dei casi non vi sarebbe spazio né per un concordato extragiudiziale né per un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private; queste soluzioni non potrebbero quindi trovare applicazione e il contribuente si vedrebbe costretto ad affrontare una procedura concordataria o a dichiarare fallimento, con un conseguente aggravio dei costi. Anche le facilitazioni in favore di debitori e creditori introdotte nel concordato il 1° gennaio 2014 vanno contro un aumento dei quorum. Occorre dunque abbandonare i nuovi quorum e mantenere la vigente normativa.
BL: finora nei casi di concordato extragiudiziale è stata competente l’autorità cantonale di riscossione, e la cosa ha senso perché quest’autorità conosce il caso ed è in grado di reagire prontamente. Trasferire ora la competenza all’autorità cantonale di condono (che nel Cantone BL è separata dall’amministrazione delle contribuzioni) significherebbe complicare la procedura, creando sovrapposizioni di competenze. L’attuale normativa, che prevede il concetto di autorità di riscossione, va dunque mantenuta.
BS: si riscontra una contraddizione con i principi generali di risanamento, che per il concordato prevedono i quorum seguenti: la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell’ammontare complessivo dei crediti, oppure un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare (cfr. art. 305 cpv. 1 LEF). Il secondo periodo («La parte non coperta dell’ammontare dell’imposta è considerata condonata.») deve essere cancellato senza sostituirlo, poiché la sua formulazione è eccessivamente assoluta.
GE: è sufficiente che, come avviene già oggi, la «maggioranza» degli altri creditori di pari grado vi aderisca e che, come scritto nel progetto di ordinanza, i crediti da essi rappresentati costituiscano almeno i tre quarti dei crediti totali della terza classe.
GR: se i crediti fiscali superano del 25 per cento i crediti della terza classe, il concordato extra giudiziale è escluso. L’inasprimento della norma, in sé, è giudicato positivamente. Nel Cantone GR è possibile aderire a un accomodamento extragiudiziale dei debiti se vi aderiscono anche tutti gli altri creditori della stessa classe (terza classe). L’ordinanza deve essere modificata di conseguenza.
NW: i minori introiti (parziali) previsti non giustificano i maggiori oneri amministrativi.
SG: le autorità fiscali si preoccupano già, nel loro interesse, di garantire la simmetria dei sacrifici, per cui non è necessario aumentare i quorum.
SZ: verrebbe decisamente ostacolata la possibilità di aderire a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private, spesso più vantaggiosi sia per gli enti pubblici che per il debitore.
TI: nella maggior parte dei casi il fisco non potrebbe più dare il suo consenso, e questo comporterebbe anche notevoli ripercussioni finanziarie. L’attuale normativa va mantenuta (adesione della maggioranza degli altri creditori di pari grado [dove il fisco non verrebbe annoverato tra i creditori], rappresentanti almeno la metà dei crediti della terza classe).