Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine

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facile attuazione e permette di contenere gli oneri amministrativi. L’autorità di riscossione è in grado di valutare in breve tempo quale possa essere l’entità di un’eventuale rinuncia parziale, tenendo conto dell’attuale situazione finanziaria e dell’età del debitore. Se in questi casi, in contrasto con quanto previsto dalla legge, bisogna ogni volta avviare una procedura formale di condono, si crea una mole di lavoro non trascurabile e difficilmente giustificabile. Infine, già oggi il condono vincolato a un riscatto dipende da una base decisionale oggettiva. Nel caso contrario, l’applicazione dei principi del condono comporterebbe oneri considerevolmente maggiori, cosa che potrebbe avere come conseguenza un calo netto del tasso di riscossioni fiscali. Inoltre non è chiaro se qualificare la domanda di riscatto come domanda di condono debba comportare una decisione formale impugnabile. Ciò sarebbe problematico per i Cantoni che delegano la competenza all’autorità di riscossione. Impugnare atti delle autorità di riscossione non è cosa usuale. In virtù di queste considerazioni è da respingere chiaramente l’applicazione dei principi del condono. Le disposizioni attualmente in vigore devono essere mantenute.

I seguenti partecipanti all’indagine conoscitiva esprimono pareri che vanno nella medesima direzione, affermando in più quanto segue:

AR: nel Cantone AR la divisione dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni responsabile della riscossione si occupa di tutti gli attestati di carenza di beni del Cantone; le norme valide per la procedura del condono non sono pressoché più applicate.

BE: spesso le amministrazioni delle contribuzioni sono competenti per la gestione degli attestati di carenza di beni di tutta l’amministrazione cantonale, non solo quindi per i crediti fiscali. A tutti i crediti devono essere applicate le stesse regole, finora cantonali.

BL: nel Cantone BL l’intera gestione degli attestati di carenza di beni e del relativo riscatto è affidata all’amministrazione cantonale delle contribuzioni. Questo compito rientra nelle normali operazioni d’incasso, che non dovrebbero essere trasferite a un’autorità di condono distinta. BS: la normativa proposta non è coperta dalla legge. La questione verte principalmente sull’utilizzabilità dei crediti più che sulla valutazione di una situazione di bisogno.

FR, GE: dal punto di vista processuale non si giustifica l’apertura di ulteriori vie legali in fase di gestione degli attestati di carenza di beni. I ricorsi potrebbero anche essere presentati solo per ottenere la prescrizione del credito fiscale.

GR: nell’ottica della prescrizione degli attestati di carenza di beni vi è anche un interesse fiscale nei confronti del loro riscatto, ragion per cui bisogna adottare una procedura semplice. JU: le due procedure si differenziano sostanzialmente. Regolamentare la procedura di riscatto di un attestato di carenza di beni è di competenza dei Cantoni; non è accettabile che venga disciplinata con un’ordinanza federale, tanto meno con un’ordinanza avente ad oggetto il condono dell’imposta. L’articolo 17 deve essere cancellato.

LU: la regolamentazione delle eccezioni nel capoverso 2 è poco efficace. Positivamente viene invece giudicato l’allentamento della regolamentazione delle competenze.

NW: i minori introiti (parziali) previsti non giustificano i maggiori oneri amministrativi.

OW: gli attestati di carenza di beni riguardanti l’imposta federale diretta sarebbero soggetti a regolamentazioni legali diverse da quelle applicabili agli attestati di carenza di beni riguardanti le imposte cantonali e comunali. Diventerebbe in tal modo impossibile ottenere le sinergie auspicate.

SG: la competenza in materia di condoni spetta perlopiù all’ufficio cantonale delle contribuzioni, mentre per il riscatto degli attestati di carenza di beni è sostanzialmente competente il rispettivo ufficio comunale delle contribuzioni in qualità di autorità di riscossione.

UR: la procedura di riscossione è stata già completamente attuata. Con il riscatto spesso si può recuperare per lo meno una parte del credito fiscale già totalmente cancellato.

ZH: è contraddittorio chiedere in un primo momento che la domanda di riscatto di un attestato di carenza di beni venga trattata come fosse una domanda di condono e successivamente prevedere che «in casi debitamente motivati» si possa derogare alle condizioni applicabili al condono.