Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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UR: come finora, dovrebbe essere sufficiente l’adesione della metà dei creditori, rappresentanti la metà dei crediti.
VD: diversamente da quanto indicato nelle spiegazioni, nell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private è coinvolto anche il giudice. Inoltre è necessaria l’adesione di tutti i creditori. Le due procedure devono pertanto essere distinte. Per quanto riguarda il concordato extragiudiziale, la normativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza in vigore deve essere mantenuta, altrimenti la «grande maggioranza» potrebbe venir definita in una direttiva attraverso rimandi alle due maggioranze previste all’articolo 305 capoverso 1 LEF.
VS: all’autorità competente deve essere lasciato un margine di manovra più ampio.
ZH: in molti casi, aderire a un concordato extragiudiziale risulterebbe più difficile o impossibile. DCS: la nuova normativa non garantirebbe la simmetria dei sacrifici ma farebbe aumentare il numero dei fallimenti personali e genererebbe costi eccessivi. Occorre rinunciare alla formulazione potestativa, dato che la revisione punta a far riconoscere il diritto al condono. DCS propone la seguente normativa: l’autorità cantonale competente aderisce a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private nella misura in cui gli altri creditori rinunciano ai loro crediti. L’autorità cantonale competente può anche aderire a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private, se sussiste una delle maggioranze previste dall’articolo 305 LEF. La parte non coperta
dell’ammontare dell’imposta è considerata condonata.
Art. 17 Procedura d’esecuzione forzata e di liquidazione: riscatto degli attestati di carenza di
beni
Sintesi Quasi tutti i Cantoni (24: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG,
SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) e altri 3 partecipanti all’indagine conoscitiva (CDCF,
CFS, Conférence des villes suisses sur les impôts) respingono l’articolo 17 nella versione proposta. L’articolo 16 della vigente ordinanza deve essere mantenuto, segnatamente per la parte che attiene alla non applicabilità dei principi del condono; secondo JU, l’articolo 17 deve essere cancellato. DCS sottopone una propria proposta di formulazione.
SH appoggia invece l’articolo 17 del progetto.
CFS; AG, AI, AR, FR, GL, GR, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, CDCF: nei
vari Cantoni la situazione giuridica e l’organizzazione riguardanti il riscatto degli attestati di carenza di beni sono disciplinate in maniera diversa. Per motivi di uniformità procedurale i Cantoni dovranno adeguarsi alle indicazioni della Confederazione, cosicché ora anche per il riscatto degli attestati di carenza di beni dovrebbero essere applicate le norme sul condono.
L’attuale disciplinamento della competenza, che attribuisce all’autorità di riscossione la facoltà di decidere in merito al riscatto degli attestati di carenza di beni, è di facile attuazione e permette di contenere gli oneri amministrativi. La revisione dell’articolo costringerebbe le autorità di riscossione a seguire delle sedute formative sulle regole della procedura di condono. Indirettamente si interferirebbe con l’autonomia organizzativa dei Cantoni. La nuova normativa proposta trascura inoltre il fatto che nei Cantoni la maggior parte degli attestati di carenza di beni viene viepiù gestita integralmente dalle autorità di riscossione. Riguardo agli attestati di carenza di beni relativi ad altri crediti cantonali, attualmente le disposizioni in materia di condono delle imposte non trovano per lo più applicazione. Se la situazione dovesse cambiare, nella maggior parte dei Cantoni bisognerebbe rafforzare le capacità delle autorità di condono. In virtù dell’articolo 167 capoverso 4 nLIFD, le domande di condono presentate dopo l’invio del decreto ingiuntivo non possono più essere prese in esame, regola questa che si applica anche alle domande di riscatto di attestati di carenza di beni dopo pignoramento. Anche questo va contro l’applicabilità dei principi del condono al riscatto degli attestati di carenza di beni. L’attuale disposizione, che attribuisce all’autorità di riscossione la facoltà di decidere in merito al riscatto degli attestati di carenza di beni senza applicare i principi del condono, è anch’essa di