Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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un’eccedenza con la quale coprire in tutto o in parte le imposte per le quali è stato richiesto il condono, si dovrà chiedere alla persona che ha presentato la domanda se intende riconfermare la sua volontà di vederla presa in esame.
Art. 13 Pagamento delle imposte con la sostanza
GR: il capoverso 4 lettera b deve essere cancellato perché interferisce con l’organizzazione dei Cantoni. L’autorità di condono non ha competenza per dilazioni e garanzie.
Art. 14 Decisione
CFS; AI, AR, FR, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, CDCF: nel capoverso 2
manca l’enunciato fondamentale secondo cui il condono dell’imposta determina l’estinzione del credito fiscale per l’importo di cui è stato approvato il condono. Questo concetto è più chiaro nell’articolo 27 capoverso 3 dell’ordinanza in vigore. Secondo le spiegazioni relative al capoverso 3, accordando delle facilitazioni di pagamento si potrebbero creare dei casi in cui un’eventuale situazione di bisogno, dovuta ad esempio a una richiesta di pagamento di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità ancora pendente, sarebbe solo temporanea. In questi casi la domanda di condono verrebbe respinta, ma verrebbe accordata una dilazione di pagamento per il tempo necessario a chiarire la situazione economica. Se però la situazione di bisogno è permanente, bisogna considerare che le decisioni di condono non passano in giudicato sostanziale e pertanto può essere presentata una nuova domanda di condono.
AG condivide l’opinione secondo cui un condono può essere vincolato a condizioni (cpv. 1 e 2). È opportuno però tenere in sospeso la decisione formale al riguardo fino a quando le condizioni non sono soddisfatte o il termine per il loro adempimento non è scaduto. Come stabilito dalle sentenze del Tribunale amministrativo speciale del Cantone di Argovia (con rinvio alle normative vigenti nei Cantoni LU e ZH), la decisione non deve contenere condizioni. Nel momento in cui essa passa in giudicato deve essere chiaro che il credito è estinto per l’importo per cui è stato concesso il condono. Nell’ordinanza in vigore giustamente non è presente nessuna disposizione in tal senso. Non è nemmeno chiaro quali oneri siano stati considerati, al di là della prestazione di garanzie di cui al capoverso 1 ovvero della dilazione o dei pagamenti rateali di cui al capoverso 3. Capoverso 3: per motivi di economicità della procedura, l’autorità di condono dovrebbe essere autorizzata a concedere autonomamente pagamenti rateali o dilazioni.
GR: al capoverso 2 deve essere definito il principio (il condono determina l’estinzione del credito fiscale) e devono essere indicate le eccezioni. I casi descritti non si verificano praticamente mai. Nella prassi, il condono viene di massima accordato senza condizioni od oneri.
JU: il diritto in vigore nel Cantone del Giura prevede che un condono possa essere vincolato a condizioni, segnatamente – nel caso di un condono parziale – alla rateizzazione dell’importo residuo e alla conseguente definizione di un termine entro il quale saldare il pagamento. Diversa è la regola applicabile in caso di prestazione di una garanzia, cosa che nella pratica non dovrebbe verificarsi poiché una persona che è in grado di prestare una garanzia difficilmente si vedrà accordare un condono.
Art. 15 Procedura d’esecuzione forzata e di liquidazione: fallimento, concordato,
liquidazione
CFS; AI, AR, FR, GL, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, CDCF: nei capoversi 1 e 3 è opportuno utilizzare il termine «rigetto» comunemente adottato nelle ordinanze procedurali e processuali.