Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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obblighi procedurali, assenza di riserve nonostante la disponibilità di mezzi, mancato pagamento alla scadenza del credito fiscale nonostante la disponibilità di mezzi, incapacità causata da colpa personale, preferenza data ad altri creditori). Questi motivi di diniego, che fanno sembrare una persona indegno di condono, non sono definitivamente stabiliti a livello di legge.
L’articolo 5, che va oltre la fattispecie di cui all’articolo 167 capoverso 1 LIFD, sia nella nuova versione che in quella finora in vigore, concede ora esplicitamente al richiedente un legittimo diritto al condono dell’imposta, purché le condizioni (situazione di bisogno motivata da reali difficoltà)
siano soddisfatte e non sussistano motivi di diniego, e toglie di conseguenza all’autorità di condono la discrezionalità nella determinazione delle conseguenze giuridiche, ovvero la discrezionalità decisionale. Laddove, nonostante il rispetto di tutte le condizioni in senso lato necessarie per ottenere il condono (situazione di bisogno motivata da reali difficoltà e assenza di motivi di diniego), fosse mantenuta tale discrezionalità, si favorirebbero l’arbitrio e la disuguaglianza giuridica.
Per questo motivo l’articolo 5 si dimostra opportuno. Se sono date le condizioni favorevoli (situazione di bisogno motivata da reali difficoltà) e quelle ostative (motivi di diniego) alla concessione del condono, si considerano sufficientemente definite le condizioni necessarie (in senso lato) per un condono dell’imposta. Se tutte sono soddisfatte, il condono va concesso. Nessuna obiezione viene inoltre sollevata in merito all’articolo 167 capoverso 1 LIFD (versione nuova e versione finora in vigore), in quanto è meno incisivo dal punto di vista dei fatti e lascia quindi spazio a una discrezionalità nella determinazione delle conseguenze giuridiche.
Una qualche obiezione sussiste invece in merito all’articolo 11 capoverso 1: «L’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono nel quadro del suo potere discrezionale, tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego». Se viene interpretata nel senso di una discrezionalità sui fatti che lascia all’autorità di condono un certo margine di manovra nel giudicare se le condizioni in senso lato per la concessione di un condono dell’imposta sono soddisfatte, allora questa disposizione è conforme all’articolo 5. Se invece si è portati a concludere che si tratti di un potere discrezionale in merito alle conseguenze giuridiche (discrezionalità decisionale) – cosa che dal tenore dell’articolo 11 capoverso 1 appare più ovvio – allora vi è contraddizione tra le due disposizioni: è lasciato alla discrezionalità dell’autorità di condono decidere, se – sebbene le condizioni in senso lato siano soddisfatte – concedere o meno il condono, anche se detta autorità è debitamente tenuta ad esercitare questa discrezionalità. Il legittimo diritto al condono (art. 5) viene in tal modo decisamente indebolito e, in definitiva, sostituito nuovamente da una decisione discrezionale. Di conseguenza, nell’articolo 11 capoverso 1 si dovrebbe rinunciare all’espressione «nel quadro del suo potere discrezionale». Alla luce di quanto precedentemente affermato, risulta problematico anche l’articolo 11 capoverso 2 (e 3), il quale stabilisce i criteri sulla base dei quali deve essere esercitata la discrezionalità stabilita al capoverso 1. Con questi criteri, che non sono inclusi nella sezione 2 «Condizioni e motivi di diniego» del progetto riguardante l’ordinanza, entrano in gioco altri criteri decisionali, che vanno oltre le condizioni e i motivi di diniego di cui all’articolo 5. Ancora una volta, è possibile che una domanda di condono venga respinta nonostante siano soddisfatte le condizioni e non sussistano i motivi di diniego di cui all’articolo 5. Anche questa circostanza finirebbe col relativizzare in maniera determinante il legittimo diritto al condono dell’imposta. Lo stesso vale per il condono di una multa. Se il richiedente si trova in una situazione di bisogno finanziario ai sensi dell’articolo 2 e nei suoi confronti non esistono motivi di diniego (in particolare assenza di gravi o ripetute violazioni degli obblighi procedurali) ai sensi dell’articolo 167a nLIFD, tale richiedente avrebbe dunque un legittimo diritto ad ottenere il condono dell’imposta, come previsto dall’articolo 5. Poiché ai sensi dell’articolo167 capoverso 3 nLIFD le multe vengono condonate solo in casi eccezionali a fronte di particolari motivazioni, all’autorità di condono viene ancora una volta lasciata la discrezionalità di decidere se il caso in questione sia da considerarsi per l’appunto un caso eccezionale e se concedere o meno un condono.