Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine

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fino a quando non è disponibile la tassazione definitiva. Soltanto a questo punto l’autorità di condono procede all’esame della domanda di condono prematuramente presentata. L’articolo 8 deve essere completato di conseguenza.

Art. 9 Luogo di presentazione e conferma di ricezione

BL, BS, GR: il capoverso 2 stabilisce, come fatto finora, la necessità di confermare la ricezione della domanda di condono. La disposizione andrebbe omessa perché genera un inutile onere amministrativo nei casi evidenti che permettono di prendere una decisione rapidamente. È opportuno lasciare all’autonomia organizzativa dei Cantoni la libertà di decidere se occorra confermare la ricezione della domanda.

Art. 10 Decesso del richiedente

Non è pervenuto alcun parere in merito a questa disposizione né è stata presentata una proposta.

Art. 11 Basi decisionali

CFS; AI, AR, GL, NW, SH, SO, SZ, TG e VS rimandano al loro parere sull’articolo 5 e a quanto ivi argomentato in merito all’articolo 11 (vedi più sopra): se si parte dal presupposto che nell’articolo 11 sia contemplato un potere discrezionale in materia di conseguenze giuridiche (discrezionalità decisionale), allora vi è un conflitto con il legittimo diritto al condono stabilito all’articolo 5, che deve essere risolto.

JU: capoverso 2: ai fini della valutazione è determinante in primo luogo la situazione economica complessiva del richiedente al momento dell’esame della domanda. Diversamente da quanto indicato nelle spiegazioni, questo momento non rappresenta solo il punto di partenza della valutazione.

DCS: la disposizione non tiene conto delle tassazioni d’ufficio oltremodo elevate. Le persone che d’ufficio sono state fortemente tassate spesso erano oberate dai loro obblighi amministrativi. In questi casi l’autorità di condono dovrebbe poter verificare la situazione economica del richiedente nel periodo fiscale in questione. Nel capoverso 3, al minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento devono essere aggiunte le imposte correnti.

Art. 12 Pagamento delle imposte durante la procedura

AG, TI: il capoverso 1 ha senso solo se il pagamento viene effettuato con riserva o sotto la pressione di una possibile esecuzione mentre la domanda di condono è pendente. Se il pagamento viene fatto volontariamente, il credito di cui si chiede il condono si estingue e la procedura di condono diviene priva di oggetto in ragione dell’avvenuto pagamento (totale) dell’imposta. Chiedere eventualmente al richiedente se intende portare avanti la domanda rappresenta un inutile onere amministrativo e la richiesta non verrebbe nemmeno compresa dallo stesso. Il capoverso 1 deve essere formulato in modo che in caso di pagamento volontario diventi superfluo chiedere se la domanda di condono debba restare valida. AG in merito al capoverso 2: non sono chiari i motivi per cui nella sua decisione l’autorità di condono «possa» soltanto tener conto dei pagamenti avvenuti nel frattempo. Il capoverso 2 deve essere cancellato.

GR: il capoverso 1 non è in linea con la prassi e deve essere cancellato. Se dopo aver presentato la domanda di condono il contribuente paga l’imposta, in conformità con la prassi adottata nel Cantone dei Grigioni la domanda non viene più presa in esame. Se il pagamento è parziale, una decisione verrà presa in merito all’importo ancora in sospeso.

DCS: nella pratica può capitare che dei pagamenti a fronte di imposte correnti vengano contabilizzati a fronte di debiti fiscali pendenti di anni precedenti, rendendo così priva di oggetto la procedura di condono. Inoltre, in caso di rigetto della domanda di condono il contribuente è chiamato a pagare notevoli interessi di mora. L’ordinanza deve essere modificata come segue: durante la procedura di condono gli interessi di mora non maturano, a meno che la domanda di condono non sia stata indebitamente presentata. I pagamenti effettuati durante la procedura di condono vengono computati dapprima nelle imposte correnti. Qualora rimanga