Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati

Sintesi

La revisione dell’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sul condono dell’imposta è stata oggetto di un’indagine conoscitiva, che si è svolta tra il 12 dicembre 2014 e il 12 marzo 2015. Nell’ambito dell’indagine sono pervenuti in totale 34 pareri.

I partecipanti all’indagine che si sono esplicitamente espressi in proposito (tra questi la maggior parte dei Cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e la Conferenza fiscale svizzera) sono nel complesso d’accordo con la versione riveduta dell’ordinanza sul condono dell’imposta sottoposta a indagine conoscitiva. Essi concordano nel dire che le nuove basi legali sono state pertinentemente precisate e che viene così confermata la prassi adottata dalle autorità e dai tribunali in materia di condono dell’imposta.

La questione che resta invece controversa e su cui le posizioni dei partecipanti all’indagine divergono è un’altra, ossia se sussista o meno un legittimo diritto al condono laddove le condizioni siano tutte soddisfatte e non vi sia alcun motivo per negarlo. Nove partecipanti si dichiarano nettamente (8) o piuttosto (1) contrari. Sostanzialmente essi motivano la loro posizione ricordando che nella legge federale sull’imposta federale diretta, anch’essa precedentemente oggetto di revisione, è stata mantenuta una formulazione potestativa. Nove partecipanti giudicano sostanzialmente pertinente la disposizione nei termini proposti e conseguentemente ritengono opportuno il riconoscimento di un legittimo diritto al condono dell’imposta. Osservano però anche che, laddove un tale diritto trovasse radicamento nel diritto federale, tutte le disposizioni ad esso correlate nonché le condizioni stabilite dal diritto in materia di condono dell’imposta andrebbero di conseguenza armonizzate tra loro, evitando in ogni caso la coesistenza contraddittoria di legittimo diritto, da un lato, e discrezionalità nella determinazione delle conseguenze giuridiche, dall’altro. Nella disposizione in cui viene sancito tale diritto andrebbero inoltre specificati tutti i vari tipi di condizioni (in senso lato) da soddisfare per ottenere il condono. Nel medio-lungo termine si renderebbe opportuno regolamentare la questione a livello legale. Sostanzialmente favorevoli si sono dichiarati cinque partecipanti. Un Cantone, infine, ha fatto notare che la decisione finale sulla questione spetta al Tribunale federale, che però ha espressamente rinunciato a presentare un parere.

La stragrande maggioranza dei partecipanti all’indagine conoscitiva si dichiara favorevole a mantenere le disposizioni sui quorum (dei creditori e degli importi) della vigente ordinanza sul condono dell’imposta applicabili ai fini dell’adesione al concordato extragiudiziale e ad applicarle d’ora in poi anche all’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private. Ritengono infatti che inasprire i quorum così come previsto nel progetto significherebbe escludere, nella maggior parte dei casi, qualsiasi possibilità di aderire a un concordato extragiudiziale o a un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private, costringendo i contribuenti ad affrontare una procedura di fallimento, con un conseguente considerevole aggravio dei costi e degli oneri amministrativi.

I Cantoni rigettano quasi all’unanimità l’opzione proposta nel progetto di esaminare le domande di riscatto degli attestati di carenza di beni come fossero domande di condono, ricordando che a livello cantonale gli attestati di carenza di beni, anche quelli che non riguardano crediti fiscali, vengono esaminati sempre più integralmente dalle autorità di riscossione. Le norme in materia di condono delle imposte non troverebbero invece pressoché applicazione per gli attestati di carenza di beni relativi ad altri crediti cantonali, cosicché l’applicazione dei principi del condono diventerebbe possibile solo a fronte di un considerevole onere d’istruzione e di una maggiore vigilanza sui riscatti. Questo significherebbe intervenire indirettamente nell’autonomia organizzativa dei Cantoni.

In merito alle restanti disposizioni, sia nuove che rivedute, contenute nel progetto riguardante l’ordinanza, sono state formulate singole proposte di modifica.