Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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1. Situazione iniziale
Secondo il diritto in vigore le domande di condono dell’imposta federale diretta sono esaminate da un lato dai Cantoni e dall’altro dalla Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta (CFC). La CFC decide in merito alle domande il cui importo è pari almeno a 25 000 franchi all’anno. Anche gli iter ricorsuali sono bipartiti. La legge sul condono dell’imposta adottata dal Parlamento il 20 giugno 2014 (RU 2015 9) assegna ai Cantoni la competenza di esaminare tutte le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta. La CFC può pertanto essere soppressa. I Cantoni, a loro volta, designano l’autorità cantonale competente per il condono dell’imposta federale diretta. Contro la decisione in materia di condono dell’imposta federale diretta è possibile ricorrere ai medesimi rimedi giuridici applicabili in ambito di condono delle imposte cantonali sul reddito e sull’utile. Il termine di referendum per la legge sul condono dell’imposta è scaduto infruttuoso il 9 ottobre 2014. Il 3 novembre 2014, con procedura semplificata, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la legge sul condono dell’imposta con effetto dal 1° gennaio 2016.
In vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge sul condono dell’imposta occorre rielaborare l’ordinanza del 19 dicembre 1994 del DFF concernente l’esame delle domande di condono per l’imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell’imposta; RS 642.121) in base alla delega di competenza dell’articolo 167f LIFD (nella versione riveduta con la legge sul condono dell’imposta; di seguito: «nLIFD»).
2. Punti essenziali del progetto sottoposto a indagine conoscitiva
Il progetto riguardante l’ordinanza, facendo riferimento alle nuove disposizioni della LIFD nella versione della legge del 20 giugno 2014 sul condono dell’imposta e alla vigente ordinanza sul condono dell’imposta, precisa le condizioni per il condono dell’imposta, i motivi di diniego e la procedura di condono. Inoltre tiene debitamente conto della prassi adottata negli ultimi anni dalle autorità di condono e dai tribunali. Il progetto di revisione si rifà al riguardo alla struttura in tre parti (condizioni, motivi di diniego, procedura di condono) prescritta nell’articolo 167f nLIFD. L’ordinanza riveduta dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2016, contestualmente con la legge sul condono dell’imposta.
3. Procedura d’indagine conoscitiva
In data 12 dicembre 2014 il DFF ha indetto un’indagine conoscitiva sul progetto di revisione dell’ordinanza sul condono dell’imposta. I partecipanti all’indagine conoscitiva avevano la possibilità di esprimere un parere in merito alle singole disposizioni del progetto riguardante l’ordinanza e di proporre modifiche e integrazioni. L’indagine conoscitiva si è conclusa il 12 marzo 2015. Sono stati invitati a partecipare all’indagine conoscitiva 33 destinatari: i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, il Tribunale federale e 5 autorità finanziarie e organizzazioni fiscali (CDCF, CFS, Conférence des villes suisses sur les impôts, ASEFID e IFA). Di questi 33 destinatari, 30 hanno presentato un parere. L’elenco dei destinatari e dei partecipanti all’indagine conoscitiva si trova nell’allegato. Sul contenuto della revisione si sono
espressi 33 partecipanti: 26 Cantoni, la CDCF, la CFS, la Conférence des villes suisses sur les impôts e 4 organizzazioni non interpellate ufficialmente (CP, FER, DCS e USC). Il Tribunale federale ha rinunciato espressamente a presentare un parere.