Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/172: Revisione dell'ordinanza del DFF concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta (ordinanza sul condono dell'imposta) · 17 pagine
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4. Risultati dell’indagine conoscitiva
4.1 In generale
Fautori
I Cantoni che si sono esplicitamente espressi in merito al progetto riguardante l’ordinanza nel suo insieme (AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH), la CDCF e 5 altri partecipanti (CFS, Conférence des villes suisses sur les impôts, CP, FER e USC) sono nel complesso favorevoli alle proposte presentate nel progetto e valutano positivamente il progetto riguardante l’ordinanza sul condono sottoposto a indagine conoscitiva. Essi ritengono che in tal modo le disposizioni della nuova legge sul condono dell’imposta sono opportunamente concretizzate e la prassi di condono adottata dalle autorità e dai tribunali è confermata in alcuni punti essenziali. La maggioranza dei partecipanti che si è pronunciata al riguardo giunge, in particolare, alla conclusione che l’articolo 5 del progetto relativo al legittimo diritto al condono si rivela sensato a determinate condizioni oppure lo giudica positivamente.
Contrari
Sostanzialmente, nessuno dei partecipati all’indagine conoscitiva respinge il progetto. Il Cantone GR critica, però, l’alta densità normativa presente nella legge e nell’ordinanza, aggiungendo che bisogna esaminare quali disposizioni sono effettivamente necessarie. La stragrande maggioranza respinge l’aumento dei quorum (dei creditori e delle somme) nei casi di concordato extragiudiziale e di appuramento bonale dei debiti mediante trattative private come pure l’applicabilità dei principi del condono alla procedura di riscatto degli attestati di carenza di beni. La motivazione addotta è che, a causa degli elevati ostacoli da superare, spesso non è possibile giungere a un concordato extragiudiziale e a un appuramento bonale dei debiti. Riguardo alla procedura di riscatto di un attestato di carenza di beni occorre osservare che ora i Cantoni avranno massima competenza anche in materia di condono dell’imposta federale diretta, cosicché per porre in essere una procedura unitaria dovranno adeguare le loro norme sul condono per le imposte cantonali. Va inoltre ricordato che i Cantoni esaminano sempre più integralmente i crediti di difficile riscossione, per cui eventuali modifiche della procedura di condono fiscale si ripercuoterebbero indirettamente anche sulla riscossione dei crediti non fiscali. Per questi motivi respingono qualsiasi modifica dell’attuale prassi di condono dell’imposta che non sia assolutamente indispensabile o che comporti maggiori oneri per i Cantoni. Le rimanenti disposizioni dell’ordinanza sono sostanzialmente incontestate. Tuttavia, sono pervenute proposte di modifica di tipo materiale e redazionale che sono presentate qui di seguito.
4.2 Presentazione dettagliata delle proposte di modifica del progetto di revisione
Nella pagine che seguono sono esposte in dettaglio le modifiche e le aggiunte proposte dai partecipanti all’indagine conoscitiva. L’ordine della presentazione segue l’ordine delle disposizioni contenute nel progetto riguardante l’ordinanza sottoposto a indagine conoscitiva. I pareri e le proposte non sono esposti separatamente. Su talune disposizioni la CFS si è espressa in maniera completa. Altri partecipanti hanno presentato proposte simili e per le motivazioni hanno fatto espressamente o per analogia riferimento al parere della CFS, oppure hanno formulato argomentazioni che vanno nella medesima direzione. I pareri espressi in merito al contestato articolo 5 sono riportati dettagliatamente. Per quanto riguarda le «questioni tecniche» la CDCF rinvia al parere della CFS. Nell’analisi dei risultati la CDCF è quindi presa in considerazione nelle corrispondenti disposizioni, fatta eccezione per gli articoli 5 e 11, che concernono non solo l’aspetto tecnico del legittimo diritto al condono. Questo vale anche per i Cantoni FR e OW, che si allineano al parere della CDCF.