Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/93: Modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali · 16 pagine

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Sintesi

Esenzione parziale dall’imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste

La mozione presentata dal consigliere agli Stati Isidor Baumann (12.4203) il 13 dicembre 2012, accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di proporre una modifica della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61). I carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste vanno esentati dall’imposta sugli oli minerali nella misura in cui tale imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale.

L’agevolazione fiscale deve essere concessa mediante una procedura di restituzione per i veicoli da neve adibiti alla preparazione di piste, impiegati in particolare per la preparazione e la manutenzione di piste da sci e di sci di fondo nonché per il salvataggio di persone infortunate praticando sport invernali. In linea di massima, la nuova procedura si basa su procedure di restituzione già esistenti nell’ambito dell’imposta sugli oli minerali. Le rispettive disposizioni sono disciplinate a livello di ordinanza. La restituzione dell’imposta deve avvenire in maniera differenziata sulla base

dell’equipaggiamento dei veicoli con filtri antiparticolato. Questa restituzione differenziata è considerata sensata vista la conseguente riduzione delle emissioni di fuliggine ed è risultata utile nel caso delle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione. Il Consiglio federale determina i casi nei quali la quota d’imposta viene rimborsata solo in parte.

La restituzione dell’imposta non influisce sulla cassa della Confederazione, ad eccezione dell’eventuale maggiore fabbisogno di personale al fine del disbrigo delle procedure di restituzione.

Il Consiglio federale aveva respinto la mozione per motivi organizzativi nonché di politica finanziaria. Inoltre essa si trova in contraddizione con l’impegno della Svizzera a livello internazionale.

Delega delle competenze per le esenzioni fiscali concesse nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell’ordinanza del 20 novembre 1996

sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611), il Consiglio federale ha deciso di adeguare, per motivi di chiarezza, l’esenzione dall’imposta per forniture di carburanti e combustibili nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. È stato deciso che nella LIOm occorre aggiungere una delega delle competenze a favore

dell’autorità fiscale. Questa aggiunta non ha alcuna ripercussione sulle esenzioni fiscali attualmente valide.