Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/93: Modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali · 16 pagine
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3 Spiegazioni relative a singoli articoli
3.1 Delega delle competenze
Articolo 17 capoverso 1bisLIOm Esenzioni
Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell’OIOm sono stati rielaborati tutti gli articoli concernenti le esenzioni dall’imposta per forniture di carburanti e combustibili
nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. In tale occasione si è constatato che manca una delega delle competenze a favore dell’autorità fiscale in merito alla fissazione della procedura e delle condizioni per l’esenzione dall’imposta. Di conseguenza, per motivi legali è necessario completare l’articolo 17 LIOm.
In termini concreti, l’autorità fiscale deve poter determinare le condizioni per
un’esenzione dall’imposta nel quadro dell’articolo 17 capoverso 1 lettere g e h nonché la regolamentazione della procedura.
3.2 Veicoli adibiti alla preparazione di piste
Articolo 18 capoverso 1terLIOm Restituzione dell’imposta
Per i veicoli adibiti alla preparazione di piste questo articolo crea la base legale per la restituzione dell’imposta (imposta e supplemento fiscale sugli oli minerali) destinata a coprire le spese del traffico stradale.
Il Consiglio federale stabilisce i tipi di veicolo e gli impieghi che danno diritto
all’agevolazione fiscale nonché, mediante la delega delle competenze, i casi in cui la parte d’imposta viene restituita solo parzialmente. Il supplemento fiscale sugli oli minerali viene restituito per intero indipendentemente da tale differenziazione.
3.3 Imprese di trasporto concessionarie
Articolo 18 capoverso 1bisLIOm Restituzione dell’imposta
Al fine dell’adeguamento sistematico della LIOm, il testo dell’articolo 17 capoverso 3 viene spostato all’articolo 18 capoverso 1bis. Questa modifica non ha alcuna ripercussione sull’attuale procedura di restituzione dell’imposta.