Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/93: Modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali · 16 pagine

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3 Spiegazioni relative a singoli articoli

3.1 Delega delle competenze

Articolo 17 capoverso 1bisLIOm Esenzioni

Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell’OIOm sono stati rielaborati tutti gli articoli concernenti le esenzioni dall’imposta per forniture di carburanti e combustibili

nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. In tale occasione si è constatato che manca una delega delle competenze a favore dell’autorità fiscale in merito alla fissazione della procedura e delle condizioni per l’esenzione dall’imposta. Di conseguenza, per motivi legali è necessario completare l’articolo 17 LIOm.

In termini concreti, l’autorità fiscale deve poter determinare le condizioni per

un’esenzione dall’imposta nel quadro dell’articolo 17 capoverso 1 lettere g e h nonché la regolamentazione della procedura.

3.2 Veicoli adibiti alla preparazione di piste

Articolo 18 capoverso 1terLIOm Restituzione dell’imposta

Per i veicoli adibiti alla preparazione di piste questo articolo crea la base legale per la restituzione dell’imposta (imposta e supplemento fiscale sugli oli minerali) destinata a coprire le spese del traffico stradale.

Il Consiglio federale stabilisce i tipi di veicolo e gli impieghi che danno diritto

all’agevolazione fiscale nonché, mediante la delega delle competenze, i casi in cui la parte d’imposta viene restituita solo parzialmente. Il supplemento fiscale sugli oli minerali viene restituito per intero indipendentemente da tale differenziazione.

3.3 Imprese di trasporto concessionarie

Articolo 18 capoverso 1bisLIOm Restituzione dell’imposta

Al fine dell’adeguamento sistematico della LIOm, il testo dell’articolo 17 capoverso 3 viene spostato all’articolo 18 capoverso 1bis. Questa modifica non ha alcuna ripercussione sull’attuale procedura di restituzione dell’imposta.