Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/93: Modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali · 16 pagine
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• presso i cantieri come macchine di cantiere (in estate e inverno);
• per lavori agricoli e forestali;
• per il trasporto di bagagli e merci per imprese ferroviarie, alberghi, ristoranti, baite
di montagne12, privati e via di seguito;
• per trasporti di persone (ad eccezione del salvataggio di persone infortunate e
sostituzione di sciovie).
1.4 Regolamentazione a livello di OIOm13
In linea di massima, la nuova procedura si basa su procedure di restituzione già esistenti nell’ambito dell’imposta sugli oli minerali disciplinate nell’OIOm. Per ragioni di completezza queste regolamentazioni sono brevemente descritte di seguito.
Per la restituzione il richiedente deve rivolgersi all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e documentare la quantità di combustibile impiegata per scopi fruenti dell’agevolazione. A tal fine egli deve registrare le entrate, le uscite e il consumo (controlli sul consumo). Tali controlli vanno registrati separatamente per ogni veicolo. Se la prova non è addotta nella forma prescritta, non è concessa alcuna restituzione.
Già ora molte delle nuove ditte che hanno diritto alla restituzione registrano il consumo dei propri veicoli. Di conseguenza si può partire dal presupposto che il dispendio amministrativo supplementare sarà ridotto.
Le seguenti regolamentazioni14 contenute nell’OIOm vanno applicate anche alla nuova procedura:
• articolo 46 capoverso 1, obbligo di custodia:
il beneficiario custodisce durante cinque anni tutti i documenti importanti al fine dell’agevolazione fiscale e, a richiesta, li presenta all’autorità fiscale.
• articolo 46 capoverso 2, onere della prova:
la restituzione non è concessa se il beneficiario dell’agevolazione non può comprovare nel modo prescritto quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione.
• articolo 47, importi esigui:
gli importi inferiori a 100 franchi non sono restituiti.
• articolo 48, perenzione del diritto alla restituzione:
le domande di restituzione devono essere presentate entro tre mesi dalla fine dell’anno d’esercizio. Per le merci consumate più di due anni prima dell’inoltro della domanda non esiste più alcun diritto alla restituzione dell’imposta. In singoli casi l’AFD può prevedere la restituzione dell’imposta anche per merci consumate
12 Anche quelli in possesso di imprese di trasporto a fune e gestori di percorsi di sci di fondo. 13 Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611) 14 Capitolo 5: Restituzione dell’imposta, Sezione 1: Disposizioni generali.