Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/93: Modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali · 16 pagine

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destinata, sulla base dell’articolo 86 Cost., al traffico stradale, ma non il supplemento fiscale sugli oli minerali che va restituito indipendentemente dal resto.

A questo proposito si rammenta che nel 2006 il Consiglio federale ha adottato un piano d’azione contro le polveri fini. Obiettivo delle misure elaborate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è ridurre notevolmente le emissioni di fuliggine.

Per tale motivo, a fine 2009 il DATEC ha concluso con l’associazione Funivie Svizzere una convenzione facoltativa per l’equipaggiamento con filtri antiparticolato di nuovi (classici) veicoli adibiti alla preparazione di piste che consumano olio diesel. Stando a questa dichiarazione d’intenti, per migliorare la qualità dell’aria dal 2010 dovrebbero entrare in commercio solo veicoli adibiti alla preparazione di piste muniti di filtri per fuliggine o di tecnologia equivalente. Inoltre, dal 2015 nei seguenti Cantoni entrerà in vigore un obbligo di filtro per tutti i veicoli adibiti alla preparazione di piste (anche per quelli vecchi): ZG, LU, UR, SZ, OW e NW.

Di conseguenza, in caso di veicoli con motore diesel la quota dell’imposta sugli oli minerali va restituita solo per i veicoli equipaggiati con filtri antiparticolato (questa regolamentazione non riguarda il supplemento fiscale sugli oli minerali che viene restituito integralmente). Occorre utilizzare esclusivamente filtri antiparticolato o motori conformi all’OIAt6;7. Per contro, per i veicoli adibiti alla preparazione di piste a olio diesel che non soddisfano i suddetti requisiti va restituito solo il supplemento fiscale sugli oli minerali8.

Questa regolamentazione non si applica ai veicoli con motori diversi da quelli diesel.

Risultano le seguenti aliquote di restituzione:

Imposta9 Benzina Olio diesel

Veicoli conformi Veicoli non conformi all’OIAt all’OIAt Supplemento fiscale sugli 300.00 300.00 300.00 oli minerali Imposta sugli oli minerali 215.60 229.35 0.00 Totale restituzione 515.60 529.35 300.00 6 Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1). 7 Ulteriori informazioni: http://www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=it. 8 La restituzione differenziata dell’imposta applicata dal 2008 per le imprese di trasporto concessionarie è risultata molto efficace e ha comportato una rapida introduzione della nuova tecnologia e di conseguenza una riduzione della fuliggine di diesel.

9 o In franchi per 1000 litri a 15 C.