Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/93: Modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Esenzione parziale dall’imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati
per veicoli adibiti alla preparazione di piste
1.1 Situazione iniziale
La mozione Baumann (12.4203), accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di avviare una modifica della legislazione relativa all’imposta sugli oli minerali, affinché i veicoli adibiti alla preparazione di piste vengano parzialmente esonerati da tale imposta. In modo che questo intervento non influisca sulla cassa generale della Confederazione, si propone che l’esenzione dall’imposta avvenga solo nella misura in cui l’imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale.
Il consigliere agli Stati Baumann motiva il proprio intervento in particolare con il fatto che il turismo di montagna si trova dinanzi a sfide molto importanti. L’aumento degli obblighi nell’ambito della sicurezza causa costi supplementari che non generano valore aggiunto né possono essere ripartiti sui prezzi. Ogni miglioramento delle condizioni quadro permette inoltre di rafforzare il turismo invernale svizzero.
Nella sua risposta il Consiglio federale aveva respinto tale mozione, indicando i seguenti motivi:
• l’imposta sugli oli minerali è un’imposta sul consumo e non una tassa per
l’impiego delle strade. Il suo obiettivo principale è generare entrate per lo Stato al fine di finanziare le attività assegnate a quest’ultimo dal diritto federale. In tale contesto è del tutto irrilevante che il carburante sia impiegato nella circolazione stradale o altrove;
• anche un’esenzione parziale dall’imposta sugli oli minerali per veicoli adibiti alla
preparazione di piste corrisponde a un sussidio sotto forma di aiuto finanziario e va respinto per motivi organizzativi nonché di politica finanziaria.
La modifica della LIOm è stata elaborata d’intesa con le due seguenti associazioni di categoria:
• Seilbahnen Schweiz (Funivie Svizzere), Dälhölzliweg 12, 3000 Berna 6;
• Loipen Schweiz, Sot god 9, 7078 Lenzerheide, che rappresenta anche gli interes-
si di Romandie ski de fond, 2208 Les Hauts-Geneveys.
1.2 Elementi principali dell’imposta sugli oli minerali
L’imposta sugli oli minerali è un’imposta sul consumo con l’obiettivo di generare entrate per lo Stato al fine di finanziare le attività assegnate a quest’ultimo dal diritto federale.
Essa comprende:
• un’imposta sugli oli minerali gravante l’olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di
petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché i carburanti («imposta di base»);
• un supplemento d’imposta gravante i carburanti.