Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF
EXPERTsuisse ritiene che la disposizione, nella sua formulazione attuale, susciti l’impressione (errata) che qualsiasi decisione fiscale anticipata menzionata lasci presumere l’esistenza di una riduzione o un’esenzione anomala d’imposta conformemente all’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e che la rilevanza per l’applicazione delle legislazioni interne in un altro Paese secondo la clausola generale di cui all’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione sull’assistenza amministrativa sussista a priori. Inoltre sarebbe impossibile fornire una prova della mancata sussistenza di tale condizione nel singolo caso concreto. La modifica proposta terrebbe conto di entrambe le disposizioni e sarebbe altresì conciliabile con l’idea di fondo dell’OCSE di evitare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili – come espresso nell’azione 5 – in quanto, in caso di una mancata riduzione o un’esenzione anomala d’imposta in un altro Stato, non sussisterebbe già in partenza nessun caso di trasferimento degli utili all’estero o di erosione della base imponibile. Il PBD è dell’avviso che l’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa debba sempre essere soddisfatto. L’ordinanza non dovrebbe quindi andare oltre i limiti previsti da tale disposizione. L’ASG, infine, ritiene che un’«adesione generale» allo scambio spontaneo di informazioni da parte degli Stati membri dell’OCSE o del G20 non sia sufficiente per creare una base giuridica conformemente all’articolo 1 LAAF. L’adesione politica di uno Stato a uno standard non può costituire una convenzione internazionale. Stocker/Fross/Fuchs rilevano che nell’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa vengono stabilite ulteriori condizioni e posti ostacoli per lo scambio di informazioni sulle decisioni fiscali anticipate generalmente maggiori rispetto a quelli previsti dal piano d’azione dell’OCSE. Le autorità giudiziarie dovrebbero pertanto valutare la compatibilità dell’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa con le raccomandazioni del progetto BEPS.
Secondo Stocker/Fross/Fuchs le agevolazioni fiscali volte a promuovere le regioni economicamente più deboli non sarebbero soggette all’obbligo di scambio in quanto, sulla base dell’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’ipotesi di una riduzione d’imposta o di non imposizione all’estero dovrebbe essere negata.
Lettera a
Il Cantone FR segnala che le fattispecie di cui al capoverso 1 lettera a verrebbero abolite dalla Riforma III dell’imposizione delle imprese (RI imprese III). Pertanto occorrerebbe verificare la possibilità di inserirle come disposizioni transitorie. Inoltre nel rapporto verrebbe menzionata espressamente la registrazione di decisioni fiscali anticipate relative a patent box, anche se non sarebbe chiaro se siano stati rilevati anche gli altri strumenti della RI imprese III (p. es. imposta sull’utile con deduzione degli interessi ecc.).
Il PSS spiega che il capoverso 1 lettera a stabilisce i regimi fiscali preferenziali vigenti in Svizzera e include anche i patent box proposti nel quadro della RI imprese III e le società principali. Pertanto, secondo il PSS è lecito chiedersi se anche le cosiddette società finanziarie siano incluse nei succitati regimi fiscali Il PSS invita il Consiglio federale a prendere posizione in merito alle valutazioni del settore della consulenza fiscale e modificare eventualmente l’articolo 9 di conseguenza.
Lettera b
Il PSS si chiede come la Svizzera intenda valutare i prezzi di trasferimento e i metodi concernenti i prezzi di trasferimento delle imprese se nella legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) rinuncia a richiedere, oltre alle rendicontazioni Paese per Paese, anche il file principale (master file) e la documentazione societaria (local file). Inoltre il Consiglio federale dovrebbe illustrare come intende informare altri Stati in merito a decisioni fiscali anticipate aventi