Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine

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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF

e determinati standard. Ciò sarebbe necessario per garantire, a medio e a lungo termine, uno scambio spontaneo di informazioni uniforme a livello nazionale e conforme agli standard internazionali.

L’ASG propone di modificare il capoverso 2 come segue:

Le unità organizzative garantiscono la comunicazione con il Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEI) e l’esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni nelle loro amministrazioni delle contribuzioni conformemente a standard svizzeri uniformi.

EXPERTsuisse chiede che nel regolamento organizzativo dell’AFC si proceda a una distinzione chiara tra l’unità organizzativa dell’AFC da designare e il SEI. Quest’ultimo, infatti, apparterrebbe all’AFC, ma sarebbe indipendente. Swatch Group propone di subordinare il SEI alla SFI al fine di monitorare gli abusi da parte degli Stati richiedenti e i rapporti internazionali.

EXPERTsuisse suggerisce di inserire il nuovo capoverso 3:

La verifica della presenza di una decisione fiscale anticipata ai sensi degli articoli 5, 8 e 9 compete all’unità organizzativa dell’autorità fiscale che dispone delle competenze in materia di tassazione per le imposte in questione.

Secondo EXPERTsuisse, nella ripartizione delle competenze, occorre considerare quale autorità è responsabile della tassazione delle imposte concernenti la decisione fiscale anticipata. A seconda dell’attribuzione delle competenze in materia di tassazione, la verifica materiale dei requisiti per lo scambio spontaneo di informazioni dovrebbe essere assegnata alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni o all’AFC. La competenza del SEI dovrebbe essere circoscritta, invece, solo alla verifica sommaria, ovvero al controllo della correttezza e completezza dei dati da trasmettere. In caso di «informazioni palesemente errate o incomplete» tale competenza del SEI deve essere interpretata in senso restrittivo. In caso contrario un’unità organizzativa dell’AFC che non dispone delle conoscenze necessarie per verificare una fattispecie legata alle imposte cantonali potrebbe mettere in dubbio senza motivo una decisione dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Anche il PSS suggerisce di inserire un nuovo capoverso 3:

Le unità organizzative collaborano strettamente con la nuova autorità federale per il coordinamento della gestione delle decisioni fiscali anticipate.

Articolo 8 Decisione fiscale anticipata: definizione

Fiduciari Suisse vuole integrare l’articolo esistente, specificando che solo un’informazione scritta, una conferma scritta o una garanzia scritta costituisce una decisione fiscale anticipata, il che corrisponderebbe alla prassi vigente. L’USAM e l’ABG propongono di cancellare la parola «informazione» oppure di aggiungere la specificazione «in forma scritta».

SwissHoldings chiede che le informazioni verbali relative a decisioni fiscali anticipate da scambiare vengano immediatamente messe per iscritto dalle autorità fiscali svizzere e sottoposte al contribuente. Se così facendo il contribuente e l’autorità fiscale dovessero convincersi della mancata sussistenza di una decisione fiscale anticipata (ad es. per impossibilità di farvi affidamento), l’autorità fiscale dovrebbe considerare il documento alla stregua di una semplice annotazione interna che non può essere trasmessa all’estero. In questo modo si eviterebbe che le imprese venissero a conoscenza della trascrizione di un’informazione verbale da parte dell’amministrazione delle contribuzioni e della successiva trasmissione a un altro Stato solo nel corso