Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine

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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF

– Adesione allo standard dell’OCSE: l’ordinanza prevede che lo scambio di informazioni su decisioni fiscali anticipate possa essere limitato agli Stati e ai territori che si sono impegnati a effettuare tale scambio conformemente allo standard dell’OCSE. Questa disposizione viene criticata da più parti (CDF, Cantoni AG, OW, SO e VD, PBD, CP, economiesuisse, SwissHoldings, Fiduciari Suisse). La mera adesione di uno Stato al rispettivo standard internazionale è ritenuta quindi insufficiente per poter procedere allo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate con quest’ultimo.

4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

4.1. Osservazioni generali

I Cantoni AR, BL, GL, NW, SG, SH, SZ, TG, VD, VS, ZG e ZH nonché economiesuisse e la FER considerano opportuno l’orientamento alla prassi di altri Stati nella concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni e ne caldeggiano e richiedono l’elaborazione graduale in collaborazione con la Confederazione e i Cantoni. Il Cantone BE sostiene gli sforzi tesi alla creazione di una piazza finanziaria fiscalmente conforme e, di conseguenza, appoggia anche il presente progetto. Pur ritenendo che lo sviluppo graduale della prassi dello scambio spontaneo di informazioni su persone fisiche sia comprensibile, secondo il Cantone BE sussisterebbe il rischio di non riuscire a rispettare l’obbligo di diritto internazionale e parte pertanto dal presupposto che a tempo debito si procederà a un adeguamento dell’OAAF. Il Cantone VS respinge qualsiasi tipo di estensione dello scambio spontaneo di informazioni ad ambiti che esulino da quello delle decisioni fiscali anticipate, mentre la FER ritiene sia corretto operare tale limitazione almeno temporaneamente. La Conferenza fiscale delle Città si dichiara, invece, favorevole all’introduzione di determinati standard minimi anche per gli altri campi di applicazione previsti dall’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa fiscale. A suo avviso, la bozza dell’ordinanza sarebbe soddisfacente, ma incompleta. Se non verranno definiti altri standard minimi, in futuro per i Cantoni non sussisterà solo il rischio dello sviluppo di una prassi non uniforme, che in seguito potrebbe essere molto difficile armonizzare, ma anche il pericolo che all’incertezza circa l’organizzazione dello scambio spontaneo di informazioni si affianchi in molti casi la completa rinuncia all’esecuzione della procedura. Anche la CDFC sostiene l’introduzione di determinati standard minimi anche per gli altri ambiti contemplati dall’articolo 7 della Convenzione succitata. Il PSS ritiene che quella in questione sia un’ordinanza incompleta, una dichiarazione d’intenti o un progetto provvisorio, ancora da integrare e concretizzare in alcuni punti fondamentali. Il Forum OAD chiede che l’ordinanza venga completata specificando tutti i campi di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni, conformemente alla Convenzione sull’assistenza amministrativa e alla LAAF, senza tuttavia inserire requisiti supplementari. Il rifiuto del Consiglio federale di assumere l’incarico di regolamentazione di cui all’articolo 22a capoverso 1 LAAF costituirebbe una violazione del principio della certezza del diritto. L’orientamento alla prassi di altri Stati sarebbe «aleatorio» in quanto, non essendo stato definito alcuno standard, ciascuno Stato adotterebbe la propria prassi, dando vita così a tante diverse procedure quanti sono gli Stati impegnati nella loro applicazione.

I Cantoni NW e ZH sono dell’avviso che la Svizzera non debba assumere un ruolo di precursore. Secondo il PBD e il PLR la Svizzera non deve comportarsi come un alunno modello e procedere allo scambio di dati senza che vi sia reciprocità. Il Cantone FR, il PBD e il PPD intendono rispettare lo standard internazionale, senza tuttavia assumere un atteggiamento proattivo. L’UDC chiede che non ci si spinga mai oltre lo standard minimo dell’OCSE concordato. Secondo il CP si deve evitare un eccesso di zelo. In merito alla reciprocità si è espressa chiaramente anche l’ASG asserendo che, in sede di attuazione, la Svizzera dovrebbe prestare particolare attenzione a verificare se, ed eventualmente in quale misura, le altre piazze finanziarie principali ottemperano ai propri doveri in termini di assistenza amministrativa su base