Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF
1. Situazione iniziale
1.1. Introduzione
Con l’adesione alla Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa), la Svizzera introduce lo scambio spontaneo internazionale di informazioni a fini fiscali. La Convenzione sull’assistenza amministrativa e le disposizioni per la sua attuazione contenute nella legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. La riveduta LAAF prevede che il Consiglio federale disciplini i dettagli relativi agli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. La concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni viene introdotta nella vigente ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale (OAAF), la cui revisione è stata oggetto di una procedura di consultazione condotta dal 20 aprile 2016 al 10 agosto 2016.
Sebbene alcuni Stati disponessero di basi giuridiche per lo scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale ormai da tempo, fino a pochi mesi fa esistevano soltanto raccomandazioni molto generali. Lo scorso anno, infatti, nell’ambito del progetto dell’OCSE e del G20 concernente l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) sono state elaborate per la prima volta raccomandazioni di intervento per uno specifico campo di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni. Queste raccomandazioni costituiscono uno standard internazionale per le decisioni fiscali anticipate e strumenti analoghi.
Ai sensi dell’articolo 22a capoverso 1 della riveduta LAAF, nella concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni la Svizzera deve orientarsi sia agli standard internazionali sia alla prassi di altri Stati. Nell’ambito delle decisioni fiscali anticipate ciò avviene mediante l’attuazione delle raccomandazioni BEPS nel quadro dell’OAAF. In sostanza devono essere scambiate informazioni su decisioni fiscali anticipate per cui sussiste un rischio di erosione della base imponibile o di trasferimento degli utili. Lo scambio spontaneo di informazioni non è però limitato alle decisioni fiscali anticipate. Al momento, tuttavia, per altri casi di applicazione mancano raccomandazioni internazionali, ragione per cui la Svizzera deve orientarsi soprattutto alla prassi di altri Stati. La Confederazione e i Cantoni collaborano alla concretizzazione graduale dello scambio spontaneo di informazioni in questi ambiti. In tal modo è possibile garantire una solida prassi in materia di scambio spontaneo di informazioni che sia uniforme a livello nazionale nonché conforme agli standard internazionali e alle procedure adottate dagli altri Stati. L’OAAF contiene le basi per la creazione di un quadro uniforme per lo scambio spontaneo di informazioni.
1.2. Contenuto del progetto
Il presente progetto posto in consultazione concerne principalmente la concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate. La sezione dell’ordinanza che disciplina lo scambio spontaneo di informazioni contiene solo pochi principi generali, in particolare una disposizione sulle eccezioni dello scambio spontaneo di informazioni per i casi d’importanza esigua (art. 5 OAAF). Attualmente non è previsto l’inserimento di ulteriori principi generali nell’OAAF, che invece potranno seguire non appena si sarà costituita una vera e propria prassi svizzera in questo ambito dello scambio spontaneo di informazioni. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può tuttavia emanare istruzioni, qualora lo ritenga opportuno ai fini del funzionamento dello scambio spontaneo di informazioni (art. 22a cpv. 5 LAAF).
Gli eventuali casi di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa sono molteplici e impossibili da definire in maniera