Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF
La CDFC critica il fatto che la disposizione non contenga nessuna regola sulla determinazione della società madre del gruppo. Dato che possono essere considerate società madre del gruppo anche quelle persone giuridiche che hanno scelto una forma giuridica diversa dalla società anonima, la formulazione sarebbe incompleta.
Per ragioni di comprensibilità e chiarezza linguistica, l’ASG propone di modificare il capoverso in oggetto come segue:
In presenza di una decisione fiscale anticipata di cui agli articoli 8 e 9 deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo, a condizione e nella misura in cui previsto dalle convenzioni e dagli accordi di cui all’articolo 1 della legge sull’assistenza amministrativa fiscale.
Capoverso 3
La CDF, i Cantoni AG, OW e VD, il PBD e il Cantone SO (per analogia) nonché CP, economiesuisse, SwissHoldings e Fiduciari Suisse ritengono che la semplice adesione di uno Stato al rispettivo standard internazionale sarebbe insufficiente per procedere allo scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate con quest’ultimo. Il Cantone SO è dell’avviso che anche l’altro Stato dovrebbe applicare di fatto lo scambio spontaneo di informazioni. In caso contrario, lo scambio diverrebbe una pratica a senso unico. I Cantoni AI, GL, SZ, TG e ZG considerano, invece, sufficiente il requisito astratto che prevede che lo Stato destinatario disponga, da parte sua, delle basi giuridiche per poter prestare spontaneamente assistenza amministrativa. I Cantoni JU, NW, VS e ZH accolgono con favore la formulazione proposta del capoverso 3.
La CDF, i Cantoni AG, OW e VD, il PBD e (per analogia) i Cantoni JU e VS, CP, economiesuisse, SwissHoldings e Fiduciari Suisse chiedono che la disposizione non preveda la possibilità, bensì l’obbligo per il SEI di limitare la trasmissione. Il Cantone SO approva, invece, la disposizione potestativa, perché teme che introducendo un obbligo in tal senso si potrebbero rendere necessari accertamenti approfonditi e dispendiosi.
Il PSS ritiene che il SEI o l’autorità competente dovrebbe almeno motivare una tale limitazione. Alliance Sud richiede che venga inserito un elenco preciso delle condizioni in base alle quali il SEI può limitare la trasmissione. In assenza di un simile elenco il capoverso 3 dovrebbe essere stralciato.
Articolo 11 Informazioni da trasmettere al SEI
Capoverso 1
La CDFC e la Conferenza fiscale delle Città propongono di introdurre la prevista trasmissione di decisioni fiscali anticipate fornite verbalmente nel testo dell’ordinanza.
Fiduciari Suisse ritiene necessario rendere meno rigide le disposizioni del capoverso 1, precisando che le autorità fiscali dovrebbero trasmettere tali dati solo qualora l’onere richiesto a tale scopo risultasse proporzionato e ragionevole.
Secondo Swatch Group occorre indicare con maggiore chiarezza il soggetto a cui vengono imposti obblighi concreti (autorità o imprese) nell’ambito dell’assistenza amministrativa su base spontanea.
Il Cantone TI è contrario alla trasmissione di una copia della decisione fiscale anticipata al SEI.
Il PSS propone di modificare la lettera n come segue: