Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF
n. altre informazioni che potrebbero essere necessarie al SEI o all’autorità competente per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni. Tra queste rientrano i dati sull’attività principale nonché sul volume delle transazioni, sulla cifra d’affari e sull’utile del contribuente.
Capoverso 3
Il PBD ed EXPERTSuisse vogliono stralciare il capoverso 3 senza sostituzione. Non sussistendo alcun obbligo di trasmissione di tali informazioni, tale operazione dovrebbe essere abolita in quanto una trasmissione facoltativa di informazioni contrasterebbe con la volontà di creare una prassi uniforme. Non da ultimo, le informazioni elencate nel capoverso 3 andrebbero altresì oltre i dati minimi richiesti dall’azione 5 del progetto BEPS.
Capoverso 4
EXPERTSuisse intende stralciare il capoverso 4 senza sostituirlo. Non disponendo attualmente di raccomandazioni internazionali in materia, non sarebbe possibile comprendere con chiarezza il significato dell’espressione «altri casi» e, di conseguenza, dell’intero capoverso.
Swatch Group propone che, qualora debba essere fornito un riassunto, quest’ultimo venga redatto solo in lingua inglese.
Articoli 12 Termini
Il PPD ritiene che i termini indicati siano troppo stretti e che la Confederazione dovrebbe accordare, soprattutto inizialmente, sufficiente flessibilità.
Fiduciari Suisse propone di uniformare i termini di cui agli articoli 12 e 13, portandoli in entrambi i casi a 60 o 90 giorni.
Swatch Group è dell’avviso che il termine «unità organizzative» debba essere sostituito con «amministrazioni cantonali delle contribuzioni».
Articolo 13 Trasmissione agli Stati destinatari
Swatch Group vuole che sia il SEI a eseguire la trasmissione delle informazioni.
L’ASG propone di modificare il capoverso 2 come segue:
In tutti gli altri casi, il SEI trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l’articolo 11 capoverso 4 lettere a e b entro tre mesi dal relativo ricevimento.
Inoltre l’ASG ritiene che, analogamente a quanto previsto per le decisioni fiscali anticipate, anche negli altri casi debba essere disposto un termine di tre mesi per la trasmissione dei dati.
Articolo 14 Informazioni sbagliate o non rilevanti
Il PBD propone di valutare l’adozione di un divieto di utilizzazione per le informazioni sbagliate o non rilevanti.
Swatch Group suggerisce di disciplinare entrambi i casi (ovvero di informazioni false e non rilevanti) in articoli distinti.
Per evitare eventuali conseguenze negative legate ai dati trasmessi per le persone interessate, secondo l’ASG, il capoverso 2 dovrebbe essere modificato come segue:
Il SEI trasmette le informazioni rettificate allo Stato destinatario interessato immediatamente dopo averle ricevute e informa i contribuenti coinvolti in Svizzera.