Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF
della procedura di scambio di informazioni. Secondo l’UDC la definizione deve essere sostanzialmente riformulata in modo tale da consentire alle imprese di comprendere con maggiore facilità quali informazioni siano classificate come decisioni fiscali anticipate.
Il Cantone UR propone di integrare il termine «contribuente» con la specificazione «persona giuridica» per evitare che venga esteso alle persone fisiche.
Il Cantone BE spiega che il termine «decisione fiscale anticipata» viene già utilizzato in Svizzera con un’accezione che non corrisponde a questa definizione. Per evitare confusione suggerisce, pertanto, di sostituirlo con «ruling fiscale» o «ruling».
Secondo il Cantone TI la traduzione di «Steuervorbescheid» con «decisione fiscale anticipata» non corrisponde al linguaggio corrente in uso all’interno del Cantone e ritiene che sarebbe più appropriato adottare l’espressione «accordo fiscale preliminare».
Il PPD desidera che la definizione contenga e/o rinvii ai criteri di tutela della buona fede sanciti dall’articolo 9 della Costituzione federale ed elaborati in base al diritto amministrativo svizzero.
SwissHoldings ritiene che, secondo il diritto svizzero, un contribuente non possa appellarsi a decisioni fiscali anticipate/garanzie ottenute in un secondo tempo per mancanza di tutela della buona fede. Infatti, se nella procedura di tassazione l’amministrazione delle contribuzioni si scostasse da una garanzia fornita successivamente, il contribuente non potrebbe appellarsi al principio della tutela della buona fede. Nel caso della garanzia fornita successivamente, mancherebbe così nel diritto svizzero l’elemento centrale della definizione dell’OCSE in base alla quale il contribuente può fare affidamento sull’informazione. L’articolo 8 dovrebbe tenere conto anche di tale circostanza.
Fiduciari Suisse ricorda che, come indicato nel rapporto esplicativo, le informazioni, conferme o garanzie rilasciate nel corso della procedura di tassazione non costituiscono decisioni fiscali anticipate, se riguardano gli anni fiscali verificati. Per ragioni di certezza del diritto e per evitare equivoci, Fiduciari Suisse propone di puntualizzare chiaramente tale aspetto inserendo un capoverso 2 nell’articolo 8.
Articolo 9 Decisioni fiscali anticipate: obbligo dello scambio spontaneo di informa-
zioni
Capoverso 1
Il PBD, EXPERTsuisse, l’ASG e (per analogia) il PPD propongono di citare nell’ordinanza la base giuridica dello scambio spontaneo di informazioni come indicato di seguito.
PBD:
Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito secondo l’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa se una decisione fiscale anticipata...
EXPERTsuisse:
Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito in base alle condizioni di cui nella Convenzione sull’assistenza amministrativa se una decisione fiscale anticipata...
ASG:
Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito conformemente alle convenzioni e agli accordi ai sensi dell’articolo 1 della legge sull’assistenza amministrativa fiscale se una decisione fiscale anticipata...