Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF
Il PSS propone di introdurre un nuovo capoverso 3 che dovrebbe essere formulato come segue:
Per la trasmissione di informazioni sbagliate su ruling fiscali e decisioni fiscali anticipate alle autorità competenti è prevista una multa da 100 000 a 250 000 franchi.
Secondo il PSS le informazioni false potrebbero creare problemi alla Svizzera ed eventualmente screditarla a livello internazionale. Poiché la trasmissione di informazioni false sarebbe dannosa per la piazza economica e la reputazione del Paese, dovrebbe essere opportunamente sanzionata.
Articolo 16 Disposizioni transitorie
Diversi Cantoni (AR, BL, GL, NW, SG, SO, SZ, TG, VD e ZG) ritengono che rispettare il periodo transitorio di nove mesi sia estremamente complesso. Il Cantone ZG riconosce, tuttavia, che tale termine debba essere probabilmente accettato per via degli impegni contratti a livello internazionale. Fiduciari Suisse giudica il termine di nove mesi piuttosto inusuale nell’ordinamento giuridico svizzero e propone pertanto di sostituirlo con 12 mesi o un anno.
Economiesuisse e SwissHoldings sono espressamente a favore dei termini di attuazione previsti. L’introduzione dello scambio spontaneo di informazioni a partire dal 2018 lascerebbe alle imprese il tempo sufficiente per valutare le decisioni fiscali anticipate ed eventualmente revocarle. Si dovrebbe pertanto rinunciare a un’introduzione anticipata con singoli Stati. Anche il PLR e l’UDC chiedono che tutte le imprese abbiano la possibilità di rinunciare alle decisioni fiscali anticipate prima dell’introduzione dello scambio spontaneo di informazioni.
Il Cantone ZG e la FSA accolgono favorevolmente la precisazione del campo di applicazione temporale dello scambio spontaneo di informazioni che riguarda solo le decisioni fiscali anticipate emanate dopo il 1° gennaio 2010 e che si riferiscono agli anni fiscali in cui sussiste l’obbligo dello scambio spontaneo di informazioni. Tuttavia secondo la FSA ciò non ridurrà l’onere amministrativo.
Swatch Group propone di precisare in modo più chiaro che le decisioni fiscali anticipate emesse prima del 2010 o non più valide al momento dell’entrata in vigore della norma internazionale non soggiacciano all’obbligo di scambio di informazioni.
La FTAF propone di indicare, quale data di riferimento al capoverso 1, il 1° gennaio 2017, rettifica che si renderebbe necessaria per ragioni di salvaguardia della prevedibilità e certezza del diritto. Inoltre si dovrebbe aggiungere un nuovo capoverso 4 con il seguente tenore:
È in ogni caso escluso lo scambio spontaneo di informazioni con riferimento a fattispecie avvenute prima del 1° gennaio 2017.
Articolo 17 Entrata in vigore
Secondo il PLR l’introduzione dello scambio spontaneo di informazioni dovrebbe essere coordinata con la RI imprese III. Anche la CDF e i Cantoni JU, OW, ZG ritengono che sarebbe auspicabile che lo scambio spontaneo di informazioni venisse introdotto in concomitanza con l’entrata in vigore della RI imprese III.
Nuove disposizioni
Il Cantone GE propone di adottare una nuova disposizione che obblighi i contribuenti a far pervenire alle autorità fiscali le informazioni sulle decisioni fiscali anticipate richieste ai fini dello scambio spontaneo di informazioni. In caso di omissione dovrebbe essere comminata una pena. Disposizioni analoghe sono contenute per esempio negli articoli 9 e 10 LAAF o negli