Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine

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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF

persona interessata sarebbe a conoscenza di tutte le informazioni che l’AFC intende trasmettere alle autorità estere. In questo modo si potrebbe anche evitare che l’AFC trasmetta alle autorità estere informazioni su decisioni fiscali anticipate non rilevanti. Economiesuisse precisa che ciò sarebbe fondamentale soprattutto per le informazioni verbali. In questo contesto l’ASB ed economiesuisse rinviano alla prassi adottata dalle autorità fiscali lussemburghesi che consegnerebbero un elenco delle decisioni fiscali anticipate in questione ai rispettivi contribuenti. Anche SwissHoldings auspica che le amministrazioni delle contribuzioni sottopongano alle imprese un elenco dei ruling (esistenti) potenzialmente interessati dallo scambio entro la metà del 2017.

Il PSS ritiene che la Svizzera stia adottando un approccio estremamente cauto e restrittivo nell’attuazione dello scambio spontaneo di informazioni rispetto all’UE. Quest’ultima procederà infatti allo scambio automatico di decisioni fiscali anticipate già a partire dal 2017. Mentre gli Stati potranno richiedere informazioni dettagliate su decisioni risalenti a dieci anni fa, la Svizzera non sarebbe disposta a scambiare informazioni su decisioni fiscali anticipate emesse prima del 2010, tanto meno automaticamente. Anche Alliance Sud ritiene che l’OAAF non rispecchi del tutto la pertinente direttiva UE. Infatti essa prevede che dal 2017 gli Stati membri dell’UE possono richiedere lo scambio di ruling conclusi a partire dal 2007. Su questo punto l’OAAF dovrebbe essere allineata alla direttiva UE. Alliance Sud approva che il Consiglio federale segua le raccomandazioni relative allo scambio spontaneo di informazioni, anche se ritiene che l’Esecutivo dovrebbe provvedere all’ampliamento della cerchia dei Paesi. Uno scambio spontaneo di informazioni limitato esclusivamente agli Stati membri dell’UE sarebbe la pratica di scambio meno efficace tra tutte quelle possibili. Alliance Sud chiede l’introduzione a medio termine di uno scambio automatico di informazioni su decisioni fiscali anticipate con una cerchia di Paesi il più ampia possibile. La FSA afferma, invece, che all’interno dell’UE o dei singoli Stati membri dell’UE non sussiste alcuna regolamentazione in merito allo scambio obbligatorio, automatico o spontaneo, di informazioni per Stati diversi da quelli membri dell’UE. Fintantoché nazioni leader dell’economia come la Germania e la Francia non aderiranno allo scambio automatico (o spontaneo) obbligatorio di informazioni su decisioni fiscali anticipate nei confronti di Stati terzi, la Svizzera farà bene a non intraprendere nessuna iniziativa individuale che potrebbe comportare una distorsione della concorrenza e rivelarsi dannosa per le aziende residenti nel suo territorio.

La FSA e l’ASG espongono alcune critiche in merito alla base giuridica dello scambio spontaneo di informazioni. A parere della FSA, l’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa non costituisce una disposizione imperativa ma il termine «shall» ivi contenuto andrebbe inteso semplicemente come una raccomandazione. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) escluderebbero un obbligo di questo tipo e, di conseguenza, lo scambio di informazioni sarebbe disciplinato solo a livello di ordinanza. Il progetto dell’OAAF violerebbe così l’articolo 110 capoverso 2 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) secondo il quale le eccezioni al segreto fiscale sono ammesse nella misura in cui esiste un fondamento legale nel diritto federale. Di conseguenza, lo scambio di informazioni non sarebbe attuabile. Secondo l’ASG l’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa non sarebbe abbastanza concreto. Ritiene pertanto che per disporre di una base giuridica sufficiente per lo scambio spontaneo di informazioni sulle decisioni fiscali anticipate sia quantomeno necessario un accordo amichevole stipulato tra le autorità fiscali. In tale ambito occorrerebbe disciplinare la questione della reciprocità in quanto le decisioni fiscali anticipate all’interno di diversi Stati si presentano nelle forme più disparate.

La FSA teme che le imprese con sede in Svizzera possano cadere facilmente in balia delle autorità fiscali estere, il che produrrebbe considerevoli svantaggi per la piazza imprenditoriale svizzera, in quanto con la decisione fiscale anticipata le autorità fiscali estere disporrebbero di