Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF
uno strumento che consentirebbe loro di richiedere, attraverso una procedura di assistenza amministrativa o addirittura giudiziaria, qualsiasi altra documentazione della filiale residente in Svizzera. Swatch Group teme una sostanziale erosione della base di calcolo svizzera. Per contrastare tale eventualità, soddisfare le richieste delle imprese e rappresentare gli interessi del nostro Paese nei confronti dell’estero, la Svizzera dovrebbe dotare il Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEI) e la SFI delle risorse tecniche e di personale necessarie. Inoltre sarebbe utile disporre di una stima dettagliata delle conseguenze finanziarie ed economiche.
La FSA ritiene che l’inoltro spontaneo obbligatorio di informazioni fiscali vincolanti costituisca un vero e proprio ossimoro, soprattutto per il fatto che lo Stato non sarebbe libero di stabilire se inoltrare o meno le decisioni fiscali anticipate, ma piuttosto obbligato a farlo a condizione che i requisiti di legge siano soddisfatti.
La FTAF precisa, infine, che lo scambio spontaneo di informazioni non rientra nel monitoraggio del Forum globale o dell’OCSE e la sua applicazione non sarebbe pertanto conciliabile con la strategia del Consiglio federale.
4.2. Pareri relativi all’attuazione da parte dei Cantoni
Alla luce della forte carenza di personale riscontrata all’interno delle amministrazioni cantonali e del considerevole aumento degli oneri amministrativi, la CDF, i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, GE, GL, JU, NW, OW, UR, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG e ZH nonché il PBD desiderano limitare lo scambio spontaneo di informazioni allo stretto necessario. I Cantoni AI, AR, BL, GL, SZ e ZG chiedono che tale scambio venga mantenuto entro limiti ragionevoli, in considerazione del notevole impiego di risorse di personale richiesto per tutte le tipologie di scambio di informazioni e della pressione derivante dalle misure di risparmio. Anche il Cantone GL segnala che tutti gli sforzi tesi a limitare lo scambio di informazioni devono essere accolti favorevolmente. Se il Cantone VS prevede un incremento dei costi del personale, il Cantone TI teme l’aumento dei costi amministrativi e la perdita del substrato fiscale.
I Cantoni SH e VS contano di ricevere un’assistenza tecnica e specialistica da parte della Confederazione. Il primo ritiene, inoltre, che la suddivisione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni debba essere definita con maggiore chiarezza e che i moduli previsti per lo scambio vadano perfezionati. Anche la CDFC afferma che le procedure previste in tale ambito potranno essere applicate in modo professionale e qualificato solo se le rispettive unità organizzative saranno effettivamente in grado di soddisfare i requisiti richiesti.
4.3. Osservazioni e proposte relative a singole disposizioni Articolo 5 Eccezioni per casi d’importanza esigua
In generale
La CDF, i Cantoni ZH e JU nonché SwissHoldings e il PBD sono espressamente a favore delle eccezioni per i casi d’importanza esigua. Anche il Cantone OW caldeggia tale posizione, nonostante i casi di importanza esigua non vengano definiti. Il Cantone NE auspica che nell’ordinanza venga inserita una precisazione in tal senso in modo da garantire una prassi uniforme.
Il PBD ritiene che si debba definire un adeguato rapporto tra costi e benefici.
Capoverso 1