Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine

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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF

spontanea. In caso di dubbi fondati l’attività di assistenza amministrativa dovrebbe essere sospesa. Inoltre la mancata prestazione di assistenza amministrativa spontanea e reciproca dovrebbe portare, di conseguenza, anche a una completa cessazione dello scambio automatico di informazioni. Anche EXPERTsuisse, l’ASB e l’USAM chiedono che la Svizzera non si spinga oltre lo standard internazionale. I primi due partecipanti precisano che il nostro Paese dovrebbe basarsi sulle disposizioni degli accordi internazionali. Anche il Cantone VS sottolinea che la Svizzera non dovrebbe spingersi oltre a quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e che dovrebbe osservare la prassi degli altri Stati per evitare di danneggiare i propri interessi economici. L’ASG auspica che nell’attuazione dello scambio spontaneo di informazioni si sfruttino appieno le possibilità di riserva previste dalla Convenzione e che vengano create delle disposizioni e regolamentazioni chiare in grado di disciplinarne lo svolgimento. Per SwissHoldings è fondamentale che le amministrazioni delle contribuzioni in Svizzera applichino le disposizioni dell’OCSE facendo prevalere il buon senso e la moderazione. Se in futuro lo scambio di informazioni non fosse limitato unicamente alle decisioni fiscali anticipate ma comprendesse anche richieste nel quadro della procedura di tassazione, l’attuale procedura di tassazione svizzera fondata sulla fiducia sarebbe messa a repentaglio.

Per il Cantone UR lo scambio spontaneo di informazioni non comporterebbe un aumento delle entrate fiscali, ma al contrario una crescita dei costi del personale e, di conseguenza, un’intensificazione dell’intervento statale e della burocrazia. Anche il PPD chiede di contenere la burocrazia mediante un’interpretazione dell’ordinanza che sia liberale e si limiti alla mera attuazione degli standard internazionali. Il Cantone NE prevede un incremento dei costi, ma non necessariamente un aumento degli introiti fiscali. Anche il Cantone BE preannuncia costi elevati che saranno generati successivamente dalle numerose richieste integrative di assistenza amministrativa. Tali costi dovrebbero essere menzionati nel rapporto esplicativo. Secondo il Cantone GL lo scambio di informazioni comporta un enorme dispendio per le amministrazioni delle contribuzioni a fronte di un profitto minimo. Il Cantone TI auspica che la Confederazione prepari delle proposte concrete di indennizzo ai Cantoni per il nuovo lavoro amministrativo a loro carico.

La FER e l’USAM sottolineano la necessità di una prassi uniforme tra i Cantoni. Secondo la FER le imprese potrebbero beneficiare delle discrepanze procedurali qualora un Cantone dimostrasse un atteggiamento un po’ più «accomodante». A parere del PSS, la situazione di partenza sarebbe poco trasparente. Non è chiaro, infatti, quanti ruling siano presenti in Svizzera e in base a quali criteri debba essere eseguito il relativo scambio spontaneo di informazioni. Inoltre vi sarebbe incertezza anche in merito ai responsabili della verifica e del monitoraggio della prassi all’interno dei Cantoni. Pertanto non bisognerebbe limitarsi al rafforzamento della collaborazione tra la SFI, l’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni proposto nell’OAAF e alla designazione di unità organizzative competenti in materia di scambio spontaneo di informazioni, ma procedere alla costituzione di un’unità organizzativa propria e specializzata a livello federale che si occupi dell’accettazione, della verifica e dello scambio dei ruling fiscali cantonali. Swatch Group ritiene che la SFI debba assumere un ruolo direttivo nella collaborazione delle autorità nell’ambito dell’assistenza amministrativa su base spontanea. Quest’ultima dovrebbe essere fornita solo previa approvazione della SFI.

Il PLR chiede che le autorità fiscali informino in modo inequivocabile le imprese sulle fatti-

specie che rientrano nella definizione di decisione fiscale anticipata, segnatamente sulle

informazioni verbali che in futuro dovranno sottostare allo scambio spontaneo di informazioni. L’ASB ed economiesuisse suggeriscono che le persone interessate debbano poter collaborare in particolare nel raggruppamento delle decisioni fiscali anticipate da scambiare. Tale aspetto è importante per poter valutare in anticipo se questi le ritengono rilevanti ai fini dello scambio spontaneo di informazioni conformemente alle regole delineate nel progetto BEPS. In più, la