Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF
per oggetto i prezzi di trasferimento nel caso in cui questi possano essere revocati senza conseguenze (e il margine prima assicurato dalla decisione fiscale anticipata e dalla fissazione dei prezzi continua a essere accettato dal punto di vista fiscale).
Lettera c
Il PSS domanda se il capoverso 1 lettera c include lo strumento di incentivazione dell’input introdotto con la RI imprese III. Secondo il rapporto esplicativo potrebbe quantomeno esservi sottointesa l’imposta sull’utile con deduzione degli interessi. L’ASG afferma, infine, che le informazioni sulla riduzione dell’utile imponibile in Svizzera possono essere ricavate anche da altri documenti che l’ente è tenuto ad approntare. Pertanto, l’ASG propone di inserire la seguente modifica:
c) fa riferimento al contesto transfrontaliero e consente di ridurre l’utile imponibile in Svizzera, senza che ciò risulti nel conto annuale, nel relativo allegato o nel conto del gruppo e nelle relative spiegazioni;
Capoverso 2
Per esplicitare che si richiede unicamente una partecipazione qualificata (e non una qualsiasi), la CDF e i Cantoni AG e OW propongono di modificare il secondo periodo del capoverso 2 come segue:
«... Si considera partecipante a un’impresa una persona che dispone direttamente o indirettamente di una rispettiva quota di diritti di voto oppure di una quota di di capitale azionario o sociale di tale impresa
Il Cantone TI ritiene sia corretto sancire nell’ordinanza la soglia di detenzione del 25 per cento, così come è auspicato dal piano d’azione BEPS.
Swatch Group chiede che non venga fissata nessuna soglia finanziaria minima, ma che ci si limiti unicamente al controllo (25 % dei diritti di voto).
Capoverso 3
Fiduciari Suisse chiede che si proceda allo scambio di informazioni solo in caso di realizzazione effettiva della fattispecie oggetto della decisione fiscale anticipata. Una successiva rettifica risulterebbe poco sensata e potrebbe comportare un inutile dispendio amministrativo. Se la richiesta venisse accolta si dovrebbe tenere conto, inoltre, della necessità di adeguare di conseguenza i termini disciplinati nell’articolo 12.
La FTAF ritiene che il capoverso 3 debba essere stralciato in quanto estende in maniera eccessiva la portata dello scambio spontaneo di informazioni. Fintantoché non si è in presenza di una perdita fiscale non dovrebbe aver luogo alcuno scambio spontaneo di informazioni.
Articolo 10 Decisione fiscale anticipata: Stati destinatari
Capoverso 1
La Conferenza fiscale delle Città ritiene che il rimando alle «disposizioni del diritto della società anonima contenute nel Codice delle obbligazioni (CO)» presente nel rapporto esplicativo sia troppo restrittivo in quanto non è applicabile a ogni forma societaria. Sarebbero più pertinenti le disposizioni previste nel Codice civile (CC) e nel diritto fiscale. Poiché possono essere considerate società madre del gruppo anche quelle persone giuridiche che hanno scelto una forma giuridica diversa dalla società anonima, la formulazione del capoverso 1 sarebbe incompleta. Pertanto occorrerebbe introdurre nell’articolo 10 una precisazione in tal senso.