Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine

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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF

esauriente. Per stabilire se una fattispecie concreta soddisfa le condizioni per lo scambio spontaneo di informazioni secondo l’articolo 7 della Convenzione sull’assistenza amministrativa occorre esaminare ogni singolo caso.

Per garantire una prassi solida e uniforme a livello nazionale in materia di scambio spontaneo di informazioni, che sia conforme agli standard internazionali e alla prassi di altri Stati, è necessaria una stretta collaborazione delle autorità competenti di Confederazione e Cantoni. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e i Cantoni devono sviluppare una tale prassi. Nell’ambito di questa collaborazione dovranno essere elaborate disposizioni concrete che fungano da linee guida per i Cantoni e l’AFC nella selezione delle informazioni rilevanti. Le autorità svizzere che identificheranno le informazioni rilevanti per lo scambio spontaneo di informazioni designeranno unità organizzative competenti per tale scambio. Nell’OAAF sono inoltre definite le informazioni da trasmettere e i rispettivi termini.

Le raccomandazioni elaborate dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS costituiscono uno standard in materia di scambio spontaneo di informazioni su decisioni fiscali anticipate elaborato a livello internazionale. Le relative disposizioni dell’OAAF si orientano a questo standard. L’OAAF definisce il concetto di decisione fiscale anticipata ai fini dello scambio spontaneo di informazioni. Essa stabilisce inoltre in merito a quali decisioni fiscali anticipate e con quali Stati devono essere scambiate informazioni. L’OAAF disciplina nel dettaglio il contenuto delle informazioni concernenti le decisioni fiscali anticipate da trasmettere e definisce i relativi termini, nel rispetto delle disposizioni procedurali interne. Devono essere scambiate solo le informazioni sulle decisioni fiscali anticipate emesse dopo il 1° gennaio 2010 e ancora applicabili al momento dell’introduzione della normativa internazionale vincolante in materia di scambio spontaneo di informazioni, o successivamente.

2. Procedura di consultazione e metodo d’esposizione

2.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali, 13 partiti politici, 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello nazionali dell’economia e 34 rappresentanti delle cerchie interessate.

Tra gli invitati, 25 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDF, 5 partiti politici (PBD, PPD, PLR, PSS, UDC), la CDFC, 4 associazioni mantello svizzere dell’economia (economiesuisse, ASB, USAM, SwissHoldings) e 7 rappresentanti delle cerchie interessate (CP, EXPERTsuisse, Forum OAD, FSA, Fiduciari Suisse, ABG, ASG) hanno risposto fornendo il loro parere. Alla consultazione hanno inoltre preso parte altri 5 partecipanti (FER, FTAF, la Conferenza fiscale delle Città, Swatch Group, Stocker/Fross/Fuchs).

Alla presa di posizione della CDF aderiscono 9 Cantoni (FR, LU, NW, SZ, SG, SO, TG, TI, UR). Pur associandosi al parere dell’ASB, l’ABG ha inoltrato un proprio parere. Stocker/Fross/Fuchs rinviano in termini generali ai propri articoli specialistici (di cui sono riportate di seguito singole affermazioni).

I seguenti organismi hanno rinunciato a pronunciarsi in merito: il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, l’Associazione dei Comuni Svizzeri, la Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, la SKS, l’Ufficio federale del consumo, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e l’UBCS.