Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/114: Revisione dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale (OAAF) · 20 pagine
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Rapporto del DFF sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF
Per delineare più chiaramente il concetto di «caso d’importanza esigua», i Cantoni AG, AI, AR, BL, GL, NW, SO, SG, SH, SZ, TG, VD, ZG e ZH propongono di modificare il capoverso 1 come segue:
Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito in modo proporzionale (o deve avvenire secondo il principio di proporzionalità). Si può rinunciare allo scambio di informazioni in particolare nei casi in cui l’onere generato dallo scambio spontaneo di informazioni sia sproporzionato rispetto al potenziale gettito d’imposta dello Stato destinatario.
L’ASG propone di sostituire il capoverso 1 come segue:
Lo scambio spontaneo di informazioni viene eseguito con riserva dell’articolo 9 segg. solo in caso di sospetto fondato di gravi violazioni di leggi fiscali estere.
Capoverso 2
I Cantoni AG, AI, AR, BL, GL, NW, SO, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH nonché economiesuisse, la FTAF, l’ASB, l’USAM, Fiduciari Suisse e l’ABG propongono di stralciare senza sostituzione il capoverso 2. Se il principio della proporzionalità citato nel capoverso 1 viene effettivamente rispettato, i Cantoni ritengono sia superfluo inserire una regolamentazione per i casi di dubbio. Inoltre l’applicazione del capoverso 2 potrebbe comportare comunicazioni non richieste in base agli standard riconosciuti. A questo proposito i Cantoni AI, AR, GL e ZG sottolineano, inoltre, che la Svizzera non dovrebbe elaborare alcuno standard né offrire un contributo in tal senso, ma semplicemente prenderne atto passivamente e procedere alla relativa attuazione (semplice comprensione, nessuna definizione). Ecomiesuisse, l’USAM e l’ABG auspicano una regolamentazione analoga a quella prevista dall’articolo 4 della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP). SwissHoldings ritiene che il capoverso 2 conceda all’amministrazione un margine di discrezionalità troppo ampio. Poiché per l’amministrazione delle contribuzioni risulta difficile valutare il potenziale gettito d’imposta in uno Stato destinatario estero, i contribuenti dovrebbero avere la possibilità di far pervenire le informazioni alle amministrazioni delle contribuzioni svizzere già al momento in cui queste stabiliscono se la fattispecie rientra nei casi d’importanza esigua. Così facendo le amministrazioni delle contribuzioni svizzere possono esercitare correttamente il proprio potere discrezionale. La FTAF desidera che lo scambio di informazioni venga applicato solo qualora sussista un sospetto concreto e fondato di una perdita d’imposta da parte dello Stato partner. Per Fiduciari Suisse occorre rispettare il senso e lo scopo dello scambio spontaneo di informazioni, ovvero procedere alla trasmissione spontanea di informazioni solo qualora le imprese multinazionali si avvalgano di possibilità di pianificazione fiscale aggressiva.
Il PLR chiede che in caso di dubbio non si operi alcuno scambio spontaneo di informazioni.
L’ASG desidera che nel capoverso 2 venga introdotta la seguente definizione di «grave violazione» (cfr. proposta relativa al cpv. 2):
Un caso di grave violazione di leggi fiscali estere sussiste in presenza del sospetto fondato di:
a. riduzione d’imposta in larga misura ingiustificata o di ottenimento di agevolazioni fiscali indebite;
b. abuso della funzione o dei poteri da parte di pubblici ufficiali;
c. impiego di documenti falsi, falsificati o di contenuto non veritiero finalizzato all’ottenimento di una riduzione d’imposta ingiustificata o di agevolazioni fiscali indebite;
d. riduzione d’imposta ingiustificata o ottenimento organizzato di agevolazioni fiscali indebite.