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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine

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2I fornitori di servizi di comunicazione che adempiono i loro obblighi secondo gli articoli 62a capoverso 2, 66d capoverso 2 e 66g, non rispondono:

a. delle violazioni del diritto d'autore commesse dai loro utenti;

b. dell'elusione delle misure di blocco;

c. della violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali.

Titolo prima dell'art. 75

Capitolo 4: Intervento dell'Amministrazione federale delle dogane

Art. 75 cpv. 1

1L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata ad avvisare i titolari dei diritti d’autore o dei diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora si sospetti l’imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.