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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine

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5Nell'esame di un'opposizione, l'IPI non è vincolato alle conclusioni presentate.

Art. 66f Informazione degli utenti

1L'IPI gestisce un meccanismo che informa gli utenti del blocco dell'offerta cui intendono accedere.

2Nella misura in cui tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di comunicazione deviano sul meccanismo gli utenti che intendono accedere a un'offerta bloccata.

Art. 66g Trasmissione degli avvisi

1Su comunicazione di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o di un'autorità competente, il fornitore di servizi di telecomunicazione trasmette un primo avviso all'utente il cui collegamento è stato utilizzato per una violazione grave del diritto d'autore o di un diritto affine di protezione mediante una rete peer-to-peer. L'avviso può essere trasmesso elettronicamente.

2Se chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o un'autorità competente trasmette una seconda comunicazione al più presto due mesi e al più tardi 12 mesi dopo la trasmissione del primo avviso, il fornitore di servizi di telecomunicazione trasmette un secondo avviso all'utente. Tale avviso deve essere trasmesso in forma cartacea.

3Se chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o un'autorità competente trasmette una terza comunicazione al più presto due mesi dopo la trasmissione del secondo avviso e al più tardi 12 mesi dopo la trasmissione del primo avviso, il fornitore di servizi di telecomunicazione informa la persona o l'autorità degli avvisi già trasmessi e della possibilità di identificare l'utente il cui collegamento è stato utilizzato per la violazione (art. 62a).

4Se entro il termine fissato al capoverso 3:

a. non è trasmessa una terza comunicazione, tutte le comunicazioni relative all'utente interessato sono cancellate;

b. è trasmessa una terza comunicazione, tutte le comunicazioni sono cancellate alla fine della procedura di identificazione (art. 62a).

5Chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione deve indennizzare adeguatamente il fornitore di servizi di telecomunicazione per il costo della trasmissione degli avvisi e per i costi connessi.

Art. 66h Contenuto delle comunicazioni, degli avvisi e delle informazioni

I titolari di diritti, le organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori e i fornitori di servizi di telecomunicazione definiscono di comune accordo il contenuto dei seguenti testi:

a. delle comunicazioni che chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o un'autorità competente trasmette ai fornitori di servizi di telecomunicazione;