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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine

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2Il giudice obbliga il fornitore di servizi di telecomunicazione a comunicare alla parte lesa l'identità degli utenti in questione se sono adempiute le seguenti condizioni:

a. La parte lesa rende verosimile che:

1. è in atto una violazione grave,

2. la violazione del diritto d'autore o del diritto affine di protezione è avvenuta mediante una rete peer-to-peer, e

3. l'utente ha ricevuto due avvisi da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione nel corso degli ultimi 12 mesi ed è stato reso attento in merito alle conseguenze dell'inosservanza (art. 66g); e

b. il fornitore di servizi di telecomunicazione dispone di dati che consentono ancora un'identificazione degli utenti.

3La parte lesa deve indennizzare adeguatamente il fornitore di servizi di telecomunicazione per il costo dell'identificazione.

4Per violazione grave s'intende:

a. la messa a disposizione illecita di un'opera o un altro oggetto protetto prima della sua pubblicazione; o

b. la messa a disposizione illecita di un numero elevato di opere o di un altro oggetto protetto che sono lecitamente accessibili o disponibili.

Titolo prima dell'art. 66b

Capitolo 1a: Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati

Art. 66b Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati

1I fornitori di servizi di comunicazione derivati secondo l'articolo 2 lettera c della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sono tenuti, su notificazione di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o su notificazione di un’autorità competente, a bloccare l'accesso all'opera o all'altro oggetto protetto messo illecitamente a disposizione oppure di rimuoverlo dai loro server.

2I fornitori di servizi di comunicazione derivati trasmettono al cliente che ha illecitamente messo a disposizione l'opera o l'altro oggetto protetto in questione (fornitore di contenuti) la notificazione secondo il capoverso 1 e lo informano sulla possibilità di opposizione e sulle sue conseguenze secondo il capoverso 3.

3Su opposizione del fornitore di contenuti che designa un recapito in Svizzera, i fornitori di servizi di comunicazione derivati sono tenuti a sbloccare immediatamente l'accesso all'opera in questione o all'altro oggetto protetto o a ricaricare l'opera in questione o l'altro oggetto protetto sul server fintanto che il caso

4 RS 780.1