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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine

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non sia risolto tra le parti interessate o dal giudice. A questo fine l'identità del fornitore di contenuti è comunicata a chi effettua la notificazione.

4Se non è presentata opposizione o se l'opera o l'altro oggetto protetto è nuovamente bloccato o rimosso dai server dopo la fine della procedura secondo il capoverso 3, nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da un punto di vista tecnico ed economico, i fornitori di servizi di comunicazione derivati devono impedire che l'opera o l'altro oggetto protetto sia nuovamente proposto sui loro server.

Art. 66c Autodisciplina dei fornitori di servizi di comunicazione derivati

1I fornitori di servizi di comunicazione derivati con sede in Svizzera possono affiliarsi a un organismo di autodisciplina con sede in Svizzera. I fornitori di servizi di comunicazione derivati che adottano modelli commerciali fondati sulla promozione di violazioni sistematiche del diritto d'autore non sono autorizzati ad affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

2Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento e controllano che i fornitori di servizi di comunicazione derivati a loro affiliati osservino gli obblighi regolamentari. L'obbligo di cui all'articolo 66b capoverso 4 non si applica ai fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati.

3Il regolamento definisce le condizioni relative all'affiliazione e all'esclusione dei fornitori di servizi di comunicazione derivati e gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati. I fornitori di servizi di comunicazione derivati sono in particolare tenuti ad adempiere gli obblighi seguenti:

a. l'obbligo di trasmettere al fornitore di contenuti la notificazione di chi è stato leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione che ha reso illecitamente accessibile un'opera o un altro oggetto protetto e di informarlo circa la possibilità di opposizione e le relative conseguenze;

b. l'obbligo, su notificazione di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione, di bloccare l'accesso all'opera o all'altro oggetto protetto in questione secondo la lettera a o di rimuoverlo dal server;

c. l'obbligo, su opposizione di un fornitore di contenuti che designa un recapito in Svizzera, di sbloccare immediatamente l'accesso all'opera in questione o all'altro oggetto protetto o di ricaricare l'opera in questione o l'altro oggetto protetto sul server fintanto che il caso non sia risolto tra le parti interessate o dal giudice; a questo fine l'identità del fornitore di contenuti è comunicata a chi effettua la notificazione.

4Le persone e gli organi incaricati di controllare l'osservanza degli obblighi regolamentari devono essere indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione del fornitore di servizi di comunicazione derivati sottostante al controllo.

5L'IPI esercita la sorveglianza sugli organismi di autodisciplina. Approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo il capoverso 2 e le modifiche apportate.