Progetto

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Art. 66d Blocco dell'accesso all'offerta

1Chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere all'IPI di obbligare il fornitore di servizi di telecomunicazione con sede in Svizzera a bloccare l'accesso all'offerta di opere e altri oggetti protetti.

2L'IPI decide il blocco di un'offerta inserendola nell'elenco delle offerte a cui deve essere bloccato l'accesso (elenco delle offerte bloccate), se la parte lesa rende verosimile che sono adempiute le seguenti condizioni:

a. l'offerta è consultabile in Svizzera;

b. l'offerta rende accessibile l'opera o l'altro oggetto protetto in maniera manifestamente illecita ai sensi della presente legge;

c. il fornitore di servizi di comunicazione derivati sul cui server si trova l'offerta ha sede all'estero o dissimula la sua ubicazione; e

d. l'opera o l'altro oggetto protetto è lecitamente accessibile in Svizzera o altrimenti disponibile.

3Chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione deve indennizzare adeguatamente il fornitore di servizi di telecomunicazione per il costo del blocco.

Art. 66e Notificazione della decisione di bloccare l'offerta e procedura di

opposizione

1L'IPI pubblica l'elenco delle offerte bloccate e gli aggiornamenti periodici dello stesso mediante un rimando nel Foglio federale e lo comunica ai fornitori di servizi di telecomunicazione registrati in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19975 sulle telecomunicazioni. La pubblicazione nel Foglio federale vale come notificazione della decisione di bloccare l'offerta.

2Possono impugnare la decisione di bloccare l'offerta:

a. i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di comunicazione derivati interessati dalla decisione, in particolare se hanno eliminato l'offerta in questione o ne hanno impedito l'accesso in Svizzera con provvedimenti tecnici adeguati;

b. i fornitori di servizi di telecomunicazione, se i provvedimenti necessari per bloccare l'accesso alle nuove offerte registrate nell'elenco non sono proporzionali sul piano tecnico e dell'esercizio.

3L'opposizione deve essere inoltrata all'IPI per scritto entro i seguenti termini:

a. le opposizioni secondo il capoverso 2 lettera a: in qualsiasi momento;

b. le opposizioni secondo il capoverso 2 lettera b: entro 30 giorni dalla notificazione della decisione di bloccare l'offerta.

4Le opposizioni hanno effetto sospensivo. L'IPI può ordinare che l'opposizione non abbia effetto sospensivo.

5 RS 784.10