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Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 13 pagine
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c. Concerne soltanto il testo francese.
3Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:
a. Concerne soltanto il testo francese.
3bisLe riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione e altre riproduzioni autorizzate in virtù di un contratto non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20 capoverso 3.
Art. 22b Utilizzazione di opere orfane
1Fintanto che i titolari dei diritti su un'opera sono sconosciuti o introvabili (opera orfana), un'opera può essere utilizzata unicamente alle condizioni seguenti:
a. l'utilizzazione dell'opera poggia su un esemplare dell'opera che si trova in fondi di biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico, istituti d'insegnamento, musei, collezioni e archivi o fondi di archivi di organismi di diffusione;
b. l'esemplare dell'opera secondo la lettera a è stato allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera;
c. l'utilizzazione dell'opera è stata autorizzata da una società di gestione abilitata.
2Se un esemplare di un'opera orfana include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all'esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'esemplare.
3Se un'opera è utilizzata in applicazione del capoverso 1 i titolari hanno diritto a compenso. Il compenso non può superare il compenso riscosso dalle società di gestione per l'utilizzazione dell'opera.
4Se è utilizzato un numero elevato di opere di fondi secondo il capoverso 1 lettera a si applica l'articolo 43a.
Art. 24 cpv. 1bis
1bisLe biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi pubblici e accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.
Art. 24d Utilizzazione di opere per scopi scientifici
1La riproduzione e l'elaborazione di un'opera finalizzate alla ricerca scientifica sono ammesse se sono determinate dall'applicazione di un procedimento tecnico.
2L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e l'elaborazione di un'opera finalizzate alla ricerca scientifica.