Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/39: Modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

Indagine conoscitiva sulla modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

2.10.6 Limite massimo di prezzo per la messa a disposizione delle offerte (art. 22 cpv. 1 lett. e)

Il progetto prevede un limite massimo di prezzo per la tassa fatturata dal concessionario del servizio universale al momento della stipula del contratto di prestazioni o se il cliente chiede di passare a un'altra offerta.

Quattro partecipanti alla consultazione (UR, LBW, Region Luzern West, SAB) disapprovano la riscossione di una tassa unica di 40 franchi al netto dell'IVA se il cliente chiede di cambiare offerta.

Indipendentemente dalla ragione per cui è riscosso – primo contratto o passaggio del cliente a un'altra offerta – il kf auspicherebbe una riduzione di suddetto importo.

Al contrario, Swisscom considera l'importo assolutamente giustificato.

2.11 Soppressione del supplemento per l'accesso ai servizi d'emergenza a partire dai telefoni pubblici (art. 27 cpv. 1)

Dal momento che l'obbligo di garantire i telefoni pubblici (cfr. art. 15 cpv.1 lett. c) e i relativi limiti massimi di prezzo (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c e cpv. 2) sono rimossi dal servizio universale, va tenuto conto di questa modifica anche per l'accesso ai servizi d'emergenza. In tal senso il progetto propone anche la soppressione del previsto supplemento per i servizi d'emergenza a partire dai telefoni pubblici.

In merito a questa soppressione non è stato espresso alcun parere concreto. Soltanto Aerni Thomas aggiunge in riferimento all'articolo 27 capoverso 1 OST che la strategia IP di Swisscom è in contrasto con il suddetto articolo.

2.12 Periodo di transizione (art. 108a)

Il progetto prevede che, per un periodo di transizione di tre anni, i clienti che lo richiedono potranno continuare a disporre di interfacce analogiche o ISDN per i numerosi terminali ancora in uso presso la popolazione e le PMI.

Questo periodo di transizione di tre anni raccoglie espressamente il consenso di numerosi partecipanti

alla consultazione (UR e Fibreoptique Suisse, LBV, PBD, PPD, PS, SAB, SOHK, SUISSEDIGITAL

e Swisscom). Anche i Cantoni di AI, di GL e del JU approvano sostanzialmente il periodo di transizione, ma chiedono che sia esteso a cinque anni. Anche l'asut giudica sensato il periodo di transizione, ma le opinioni in seno all'associazione si dividono tra una durata di tre e di cinque anni.

Il Cantone di AI e SUISSEDIGITAL ritengono che il periodo di transizione e la transizione stessa debbano essere comunicati prontamente in modo tale che le persone interessate possano prepararsi e pianificare le misure necessarie in modo sicuro.

MyIPcom ritiene che il periodo di transizione debba essere applicato anche alla connessione con modem e all'alimentazione elettrica in casi di emergenza. Non vi è compatibilità retroattiva a causa del terminale di rete predefinito, dell'assenza di un'interfaccia ISDN e dell'abbandono del clearmode.

La SPR chiede invece un periodo di transizione nettamente più esteso o l'obbligo di prescrivere il TDM come tecnologia da utilizzare nell'ambito del servizio universale.

2.13 Servizi soppressi

2.13.1 Osservazioni generali

Nel quadro dell'adeguamento del catalogo dei servizi alle esigenze della popolazione e dell'economia e allo stato della tecnica, saranno stralciati dal servizio universale i servizi nel frattempo ampiamente sostituiti da altri, quelli proposti sul mercato libero da numerosi fornitori o, ancora, quelli che non soddisfano più un'esigenza reale e legittima.