Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 17 pagine

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necessitano in linea di principio della maggioranza semplice dei voti espressi. Il Consiglio di amministrazione consta di dodici membri, con nove seggi destinati ai Paesi regionali e tre ai Paesi non regionali. Per ciascun seggio sono inoltre previsti uno o due (a seconda delle dimensioni del gruppo di voto) amministratori supplenti. La decisione in merito alle modalità di attribuzione di un secondo amministratore supplente è ancora al vaglio del Consiglio dei Governatori. L’amministratore supplente («Alternate Director») fa parte del Consiglio di amministrazione e prende parte alle sedute, ma può votare solo in vece di supplente di un amministratore. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e la sua composizione possono essere modificati dal Consiglio dei Governatori con maggioranza qualificata.

Il Consiglio di amministrazione non risiederà in modo permanente presso la sede della Banca (art. 27). Si tratta infatti di un Consiglio di amministrazione non permanente («non resident board»), che si riunisce in principio almeno quattro volte all’anno. Eventuali sedute supplementari si terranno per via elettronica. Sotto questo aspetto, l’AIIB differisce dalla maggioranza degli istituti finanziari3. In questo contesto è importante che il Consiglio di amministrazione si assuma comunque il proprio obbligo di sorveglianza e i propri compiti di gestione. Lo Statuto definisce chiaramente queste responsabilità, ma solo l’esperienza potrà mostrarne l’applicazione pratica. Dal momento che il Consiglio di amministrazione non è permanente, non vi sono nemmeno consulenti ammessi alle sedute; la partecipazione regolare alle sedute è pertanto possibile solo per i membri dell’AIIB che possono nominare un amministratore o un amministratore supplente. Il fatto che il Consiglio di amministrazione non sia permanente rende necessaria anche un’organizzazione corrispondente dei gruppi di voto.

Il Presidente della Banca è responsabile della gestione dell’istituto (art. 29) ed è al tempo stesso il Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente deve essere cittadino di uno dei Paesi regionali ed è eletto con una procedura aperta e fondata sul merito. Anche il Vicepresidente è nominato con una procedura analoga, ma non deve essere cittadino di un Paese regionale. Per garantire la continuità, è prevista l’elezione di un Presidente designato («President designate») prima della costituzione della Banca. Per questa carica sono in lizza due candidati, uno cinese e uno russo. L’elezione si terrà a fine agosto e la decisione sarà confermata formalmente dai Governatori in occasione dell’assemblea inaugurale.

Art. 28 Voto

I diritti di voto di ciascun membro sono costituiti dai voti derivanti dal numero di quote sottoscritte nonché dai voti di base e, se del caso, dai voti di membro fondatore. Grazie ai voti di base attribuiti in parti uguali a ciascun membro, il peso dei Paesi con quote di capitale inferiori risulta rafforzato rispetto a quello dei grandi finanziatori. Con una partecipazione al capitale del 30,3413 per cento (del capitale sottoscritto di 98,2 miliardi di dollari), la Cina, principale sottoscrittore, disporrà ad esempio di un peso di voto del 26,0637 per cento, collocandosi nettamente al di sotto della maggioranza richiesta per le decisioni normali, ma conservando una minoranza di blocco per le decisioni prese secondo la regola della maggioranza qualificata. Il secondo sottoscrittore è l’India, con il 7,5118 dei voti, seguito dalla Russia (5,9254%) e dalla Germania (4,1475%). I BRICS4 hanno complessivamente il 43,3 per cento dei voti. I Paesi OCSE, invece, detengono ad oggi più del 25 per cento dei voti, percentuale che consente loro, votando congiuntamente, di opporre il proprio veto a decisioni importanti. Il peso dei voti potrà variare in caso di un eventuale aumento (selettivo) del capitale.

Art. 32-36 Disposizioni generali

La sede principale della Banca è a Pechino (Repubblica popolare Cinese). La Banca può inoltre costituire agenzie e uffici in altri luoghi, che non saranno solo semplici antenne nei Paesi beneficiari. È già al vaglio l’istituzione di un’agenzia in Europa, per la sede della quale è lecito

3 La Banca europea d’investimento (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) funzionano secondo questo modello, ma hanno proprietari e compiti che possono essere solo in parte confrontati con quelli dell’AIIB.

4 Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. 853-00001 \ COO.2101.104.2.1212275 10/17