Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 17 pagine
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attendersi la candidatura formale di vari Paesi europei, tra cui probabilmente anche la Svizzera. Questi articoli stabiliscono inoltre che l’inglese è la lingua di lavoro della Banca e che per questioni relative all’interpretazione dello Statuto fa fede il testo inglese. Infine, la Banca è tenuta a collaborare strettamente con altri istituti finanziari internazionali e con le organizzazioni internazionali.
Art. 37-39 Recesso e sospensione di membri
Art. 40-43 Sospensione e cessazione delle operazioni della Banca
Gli articoli relativi al recesso e alla sospensione di un Paese membro nonché alla sospensione e alla cessazione dell’attività della Banca coincidono in gran parte con le corrispondenti disposizioni di cui allo Statuto dell’AsDB. Essi disciplinano in particolare le modalità di recesso di un membro, la sospensione della qualifica di membro nel caso in cui un Paese non adempia ai propri obblighi nonché il calcolo di crediti e impegni finanziari.
Secondo le relative disposizioni, un recesso dalla Banca è possibile in qualsiasi momento, con un riacquisto da parte della Banca delle quote di tale membro al valore indicato nei registri contabili. Gli ex sottoscrittori restano pertanto responsabili per la loro quota in caso di perdite inattese di capitale attribuibili ad operazioni effettuate prima del loro recesso. Le relative disposizioni sono state riprese dall’AsDB.
Art. 44-52 Statuto, immunità, privilegi ed esenzioni
Questi articoli comprendono le consuete disposizioni che disciplinano ad esempio lo statuto legale della Banca, l’immunità di giurisdizione, l’impignorabilità degli averi, l’inviolabilità degli archivi nonché le immunità e i privilegi (fiscali) del personale. Si rifanno in larga parte alle disposizioni dell’AsDB. Tuttavia, i privilegi fiscali comprendono anche gli «esperti» e i «consulenti».
Art. 53-56 Emendamenti, interpretazione, arbitrato
Lo Statuto può essere emendato dalla maggioranza qualificata del Consiglio dei Governatori, ad eccezione di determinate disposizioni concernenti il diritto di recedere dalla Banca, la limitazione della responsabilità e i diritti relativi all’acquisto del capitale sociale, che richiedono l’unanimità. L’interpretazione dello Statuto spetta in ultima istanza al Consiglio dei Governatori. Una procedura di arbitrato è infine prevista in caso di disaccordo tra la Banca e un Paese membro.
Dal momento che la maggior parte delle disposizioni dello Statuto può essere emendata dalla maggioranza qualificata (art. 53, par. 1), la Svizzera potrebbe essere sottoposta a disposizioni, nuove o modificate, che non ha approvato. In tali casi la Svizzera potrebbe esercitare il diritto di recesso dalla Banca in virtù dell’articolo 37, la cui modifica richiede l’unanimità. La Svizzera potrebbe così sottrarsi a disposizioni che ritiene inaccettabili. Il Consiglio federale affiderà al rappresentante svizzero in seno al Consiglio dei Governatori il mandato di accettare o rifiutare un emendamento che richiede la maggioranza qualificata, mentre gli emendamenti delle norme fondamentali, che richiedono l’unanimità (art.53, par. 2), saranno sottoposti al Parlamento.
Art. 57-60 Disposizioni finali
L’adesione formale all’AIIB avviene depositando i documenti di ratifica (art. 58 segg.). Lo Statuto entra in vigore quando almeno 10 membri con un capitale minimo complessivo del 50 per cento lo avranno ratificato. L’avvio delle attività della Banca è previsto per la fine del 2015 o l’inizio del 2016. Per accordare un diritto di partecipazione a questa fase cruciale ai Paesi fondatori ancora impegnati nel processo di ratifica, sono stati messi a punto meccanismi speciali definiti nelle disposizioni transitorie (contenute nelle «explanatory notes»). Queste prevedono che tali membri (detti «signatories») partecipino in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio dei Governatori. In seno al Consiglio di amministrazione, possono essere rappresentati da un rappresentante informale del proprio gruppo di voto, senza tuttavia poter votare.
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