Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 17 pagine

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4.4 Ripercussioni sociali e ambientali

Nel complesso l’adesione all’AIIB avrà un impatto sociale e ambientale positivo. Lo sviluppo delle infrastrutture in Asia apre nuove prospettive economiche alla popolazione locale, genera crescita e incrementa i redditi, agevola l’accesso all’acqua e al cibo e permette così a un gran numero di persone di liberarsi dalle catene della povertà. L’adesione della Svizzera all’AIIB vuole contribuire anche al raggiungimento dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (agenda post 2015)7 e di lotta contro la povertà. A medio termine, la diffusione delle norme sociali e ambientali internazionali preconizzata dall’AIIB può anche sfociare in un’attuazione dei progetti regionali in materia d’infrastrutture più rispettosa delle condizioni ambientali e sociali e generare in questi settori un plusvalore che sarà percepito anche in Svizzera.

5. Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è menzionato nel messaggio del 25 gennaio 20128 sul programma di legislatura 2011-2015 e neppure nel decreto federale del 15 giugno 20129 sul programma di legislatura 2011-2015. Allora, l’adesione all’AIIB non era prevedibile.

6. Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) secondo cui gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare i trattati internazionali. Infine, l’Assemblea federale approva i trattati internazionali (art. 166 cpv. 2 Cost.), salvo se la loro conclusione sia di esclusiva competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

6.2 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost., i trattati internazionali sono sottoposti al referendum se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale. Tra le caratteristiche delle organizzazioni internazionali vi sono il fatto di essere fondate su un trattato internazionale, di avere per membri degli Stati o altri soggetti di diritto internazionale pubblico, di disporre di organi decisionali propri e di godere della personalità giuridica internazionale.

L’AIIB adempie esattamente tali condizioni.

Poiché il presente trattato internazionale prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale, il decreto federale di approvazione dell’atto costituente va sottoposto a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

7 L’agenda post 2015 del programma delle Nazioni Unite dovrà essere adottata dalla comunità internazionale in occasione del vertice ONU di fine settembre 2015.

8 FF 2012 305

9 FF 2012 6413 853-00001 \ COO.2101.104.2.1212275 16/17