Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 17 pagine

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alle istituzioni di Bretton Woods e ad altri istituti finanziari. Ciò contribuirà non solo a consolidare la posizione della Svizzera nei gruppi di voto della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, ma rafforzerà anche la legittimità di tali gruppi di voto in seno a queste istituzioni.

3.5 Obblighi

I diritti e gli obblighi derivanti dall’adesione della Svizzera all’AIIB corrispondono in larga parte a quelli prescritti da altri istituti finanziari regionali. La responsabilità finanziaria è limitata alla partecipazione al capitale (capitale versato e capitale di garanzia) della Banca (art. 7 segg.). I rischi finanziari saranno in larga parte comparabili a quelli di banche di sviluppo analoghe, nonostante la particolare configurazione di proprietari della Banca. Gli obblighi rimanenti consistono nella concessione dei consueti privilegi e immunità del diritto internazionale (art. 44 segg.). Vi rientrano, tra l’altro, la garanzia dell’impignorabilità dei beni e dell’immunità del personale in servizio presso la Banca, l’immunità fiscale per i salari e gli emolumenti versati dalla Banca a queste persone nonché per investimenti e prestiti della Banca. In questo caso la Svizzera, come già fatto in seno ad altre banche regionali di sviluppo, applicherà la riserva prevista all’articolo 52 paragrafo 2 dello Statuto, concernente l’imposizione di salari ed emolumenti versati a cittadini o residenti svizzeri. Questa decisione è resa necessaria soprattutto dal fatto che l’AIIB applica l’immunità fiscale anche agli esperti e ai consulenti.

4. Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

Il capitale di partecipazione della Svizzera, calcolato in base alla sua quota di capitale autorizzato, ammonta a 706,4 milioni di dollari. In cinque rate annuali va pagato il 20 per cento del capitale di partecipazione, vale a dire 141,28 milioni di dollari. L’importo non versato è considerato capitale di garanzia. La prima rata di 28,256 milioni di dollari è dovuta all’entrata in vigore, rispettivamente alla ratifica degli atti costitutivi. La seconda e le successive tre rate sono ogni volta pagabili nel giorno dell’anno in cui gli atti costitutivi sono entrati in vigore5.

Per finanziare la partecipazione della Svizzera al capitale dell’AIIB, sono richiesti due crediti d’impegno: il primo di [134,216] milioni di franchi per il capitale da liberare, il secondo di [536,864] per il capitale garantito (corso di cambio: 0,95 CHF/USD). Poiché l’impegno assunto dalla Svizzera nei confronti dell’AIIB è in dollari, è comunque prevista una riserva per eventuali fluttuazioni di corso. Per la parte della partecipazione da liberare, questa riserva ammonta a [10,74] milioni di franchi (vale a dire il [10%] del capitale da liberare a partire dal 2017). La Tesoreria dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) copre il rischio di corso di cambio per questi pagamenti. Le rate annuali sono iscritte nel preventivo 2016 (26,8 milioni di franchi) e nei preventivi degli anni successivi della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC). Per il capitale garantito è prevista una riserva di 53,67 milioni di franchi (vale a dire il 10% del capitale garantito).

Le prime tre rate della parte da liberare del capitale saranno integralmente compensate dai fondi destinati alla cooperazione internazionale sia presso la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sia presso la DSC (DFAE). Le due prime rate saranno compensate nella misura in cui

5 La data di entrata in vigore dello Statuto è ancora incerta. Se entrerà in vigore entro 2015, si può partire dal presupposto che le due prime rate dovranno essere pagate nel 2016. In tal caso, per queste due rate dovrà essere chiesto un credito aggiuntivo. 853-00001 \ COO.2101.104.2.1212275 14/17