Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/68: Adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture · 17 pagine

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mento possibile fornire informazioni vincolanti a tale proposito. Il presente progetto e le discussioni sinora condotte mostrano tuttavia che, per quanto concerne le proprie politiche e i propri principi operativi, la Banca intende allinearsi alle pratiche già applicate da banche di sviluppo simili. L’elaborazione del quadro sociale e ambientale («environmental and social framework») è condotta da un noto esperto americano, che ha svolto un ruolo determinante anche nella definizione delle politiche di altre banche di sviluppo, come la Banca mondiale e la BERS. I lavori in corso dell’AIIB si fondano pertanto su norme esistenti di altri istituti e tengono conto anche dei processi di riforma istituzionali in atto in questo settore. Entro quest’anno l’AIIB intende avviare un’ampia consultazione pubblica sull’organizzazione delle proprie norme in ambito sociale e ambientale. Dopo tre anni, l’applicazione di tali norme sarà oggetto di un’analisi volta a valutare la necessità di eventuali riforme. Un’altra priorità dell’AIIB è di definire procedure di autorizzazione rapide ed efficaci. L’equilibrio di queste diverse esigenze sarà oggetto dei prossimi negoziati, nei quali la Svizzera, insieme ad altri Paesi che condividono la sua posizione, s’impegnerà affinché l’AIIB rispetti le buone pratiche a livello internazionale.

Art. 16-20 Finanze della Banca

Questo capitolo disciplina in particolare l’assunzione di fondi da parte della Banca e la possibilità di accettare Fondi Speciali. Per procurare i fondi necessari, l’AIIB contrarrà debiti sul mercato internazionale dei capitali. Questi articoli disciplinano anche l’assegnazione e la ripartizione del reddito netto, nonché l’impiego delle risorse della Banca per coprire le perdite. Per quanto concerne l’impiego del reddito netto, vale a dire la costituzione di riserve (per la quale non vi sono prescrizioni particolari), degli utili non distribuiti, dell’utilizzo per altri scopi o della ripartizione tra i membri, il Consiglio dei Governatori decide a maggioranza qualificata. Sulla base di una decisione a maggioranza qualificata, l’AIIB può inoltre costituire filiali. I principi dettagliati della gestione finanziaria e dei rischi (politica delle riserve, indicatori di rischio, orientamento al mercato, trasparenza, rendiconti ecc.) saranno disciplinati nell’ambito della politica finanziaria della Banca, che sarà presentata entro la fine di settembre. Questa politica ha un ruolo fondamentale, dal momento che le operazioni dell’AIIB e il contesto generale sono per natura non esenti da rischi. Inoltre, la solvibilità della Banca dipende anche dalla sua capacità di attrarre capitale.

Art. 21-31 Governance

Questi articoli descrivono le strutture di governance del nuovo istituto, la composizione e i poteri del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di amministrazione, le procedure di voto e il ruolo del Presidente e dei quadri.

Gli organi decisionali della Banca sono costituiti dal Consiglio dei Governatori («Board of Governors»), dal Consiglio di amministrazione («Board of Directors») e dal Presidente o dalla direzione. Le principali disposizioni a tale proposito figurano nello Statuto (art. 21 segg.), ma anche nel regolamento («By Laws»), del quale è disponibile un progetto concernente in particolare il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione.

Le competenze decisionali spettano al Consiglio dei Governatori, nel quale tutti i membri sono rappresentati con un seggio. Le competenze decisionali possono, con alcune eccezioni, essere delegate al Consiglio di amministrazione. Non possono essere delegate le decisioni relative all’ammissione di nuovi membri, all’aumento del capitale sociale, alla sospensione di un membro, all’elezione del Consiglio di amministrazione o del Presidente, alla modifica dell’Accordo o allo scioglimento della Banca. Le decisioni del Consiglio dei Governatori necessitano in linea di principio della maggioranza semplice dei voti espressi. Per decisioni di particolare importanza è tuttavia richiesta la maggioranza qualificata (maggioranza speciale o «special majority»: maggioranza dei membri e dei voti; maggioranza qualificata o «super majority»: due terzi dei membri con tre quarti dei voti).

Il Consiglio di amministrazione («Board of Directors») ha il compito di sorvegliare la direzione e di decidere in merito alle politiche e alle operazioni della Banca; può tuttavia delegare le decisioni al Presidente, in presenza della maggioranza qualificata. Per il resto, le decisioni

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