Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/9: 13.443 n Iv.pa. CIP-CN. Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri · 18 pagine
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che della LOGA adottate dal Parlamento il 28 settembre 2012 (RU 2013 4549) ed entrate in vigore il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2015. Tali modifiche intendono contribuire a rafforzare la funzione presidenziale, in particolare precisando le competenze del presidente e istituendo un servizio presidenziale.
La Commissione reputa che non sia necessario, almeno per il momento, prendere misure supplementari allo scopo di rafforzare il ruolo del presidente della Confederazione. In particolare va respinta l’idea di prorogare la durata di questa funzione. Anche se il numero dei membri del Consiglio federale venisse aumentato, gli argomenti espressi in occasione della riforma del 2012 contro tale prolungamento rimangono validi. Il presidente della Confederazione deve rimanere il «primus inter pares». Questo è un presupposto essenziale per il buon funzionamento del principio di collegialità. Se il presidente rimanesse in carica due anni, non tutti i membri del Consiglio federale avrebbero più l’occasione di assumere questa funzione almeno una volta. Verrebbero a crearsi, per così dire, due classi di consiglieri federali; inoltre il Consiglio federale rischierebbe di diventare teatro di lotte di potere interne e potrebbero formarsi alleanze. Soprattutto, i diversi partiti politici e le diverse regioni geografiche e linguistiche sarebbero meno spesso rappresentate al vertice del governo, proprio l’effetto inverso a quello perseguito dal presente progetto.
2.1.6 Importanza del principio di collegialità anche in seno a un governo più numeroso
La Commissione è persuasa che il principio di collegialità avrà sempre un ruolo centrale nel sistema svizzero indipendentemente dalla dimensione del governo ed è certa che sarebbe possibile osservare la collegialità anche in seno a un governo di nove membri. La collegialità non è legata al numero dei membri, ma piuttosto alla loro volontà e non presuppone che tutti i membri del Consiglio federale siano d’accordo su tutte le questioni – ciò che in effetti diventerebbe più difficile se il governo comprendesse un numero maggiore di membri –, ma che anche i membri che vi si sono opposti sostengano le decisioni prese dalla maggioranza.
La diminuzione dei compiti di ciascun dipartimento conseguente all’aumento del numero dei consiglieri federali permetterebbe inoltre a ciascun consigliere federale di dedicarsi più intensamente agli affari interdipartimentali. Ciò agirebbe da contrasto alla dipartimentalizzazione e potrebbe addirittura rafforzare il principio di collegialità.
2.2 Concordanza delle versioni linguistiche dell’articolo 175 capoverso 4 Cost.
La Commissione è certa che l’aumento del numero dei membri del Consiglio federale migliorerà la rappresentanza delle diverse regioni linguistiche in seno a questo organo. A ogni elezione del Consiglio federale, i partiti e l’Assemblea federale dovranno sforzarsi di proporre ed eleggere candidati provenienti dalle diverse regioni. L’esortazione all’Assemblea federale a dare un seguito concreto a questa richiesta deve continuare ad essere sancita nell’articolo 175 capoverso 4 Cost.