Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/9: 13.443 n Iv.pa. CIP-CN. Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri · 18 pagine
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voto finale del 9 ottobre 1998 è il seguente in tedesco: «Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind.», in francese: «Les diverses régions e les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.» e in italiano: «Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.». La modifica del testo francese («communautés linguistiques» invece di «régions linguistiques») è stata decisa sulla base di considerazioni stilistiche, allo scopo di evitare che il termine «régions» comparisse due volte nello stesso periodo. La stessa riflessione è all’origine della formulazione del testo italiano.
A prima vista, la formulazione tedesca «Rücksicht nehmen» potrebbe essere sentita come meno rigida rispetto al testo delle versioni francese e italiana, che sembrano più vincolanti («doivent être» e «devono essere»). Nel suo parere del 16 aprile 2013 a destinazione della CIP-N, la segreteria della Commissione di redazione ha spiegato che il verbo «devoir/dovere» doveva essere posto nel suo contesto: esso va visto in contrapposizione all’indicativo presente utilizzato nei primi tre capoversi dell’articolo 175 Cost., che esprime una regola vincolante. Quando viene utilizzato in contrapposizione a disposizioni formulate all’indicativo e non si riferisce a un’azione precisa che deve essere svolta dal destinatario della norma, il verbo «devoir/dovere» ha l’effetto di attenuare il valore vincolante della disposizione e di conferirle un senso ottativo.
Vanno anche ricordate alcune considerazioni di carattere storico: all’epoca, l’Assemblea federale desiderava attenuare la «clausola del Cantone di domicilio», reputata troppo rigida. La formulazione aperta intendeva garantire la flessibilità necessaria in occasione dell’elezione affinché, per esempio, potesse essere tenuto conto in modo adeguato dell’esperienza dei candidati. Quando elegge un nuovo membro del Consiglio federale, il Parlamento dispone di un certo margine di manovra nel determinare il peso da accordare alla componente federalistica e ai criteri geografici e linguistici (cfr. in merito la risposta del Consiglio federale del 16.5.2012 all’interpellanza Carobbio Guscetti 12.3264 «Articolo 175 della Costituzione federale e rappresentazione delle componenti linguistiche in Consiglio federale»).
Inoltre, occorre precisare che la formulazione è irrilevante per l’effetto giuridico della disposizione poiché quest’ultima, qualunque sia il suo tenore, non fonda il diritto a ottenerne giuridicamente l’adempimento né può essere oggetto di sanzione. Secondo il St. Galler Kommentar alla Costituzione, l’articolo 175 capoverso 4 contiene diversi termini i cui contorni sono mal definiti dal profilo giuridico, proprio per lasciare un grande potere d’apprezzamento all’Assemblea federale. La prescrizione di tenere conto della componente federalistica impartisce un mandato vincolante per il Parlamento, ma in ultima analisi la disposizione non fonda il diritto a ottenerne giuridicamente l’adempimento né può essere oggetto di sanzione. Le Camere avevano del resto ritenuto che non fosse necessario precisare questi termini nella legge2. I commentatori francofoni, dal canto loro, citano la versione francese, ma ne rilevano la flessibilità che lascia all’Assemblea federale un certo margine di manovra3.
2 Ehrenzeller: St. Galler Kommentar zu Art. 175 BV, n. marg. 26.
3 Aubert, Jean-François / Mahon, Pascal: Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, pag. 1337 seg.