Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/9: 13.443 n Iv.pa. CIP-CN. Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri · 18 pagine
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profilo linguistico, ma reputa che sia possibile tenere meglio in considerazione le diverse regioni linguistiche e le diverse regioni del Paese anche con un Consiglio federale composto di sette membri.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Decreto federale concernente un’equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri
Art. 175 capoverso 1
La parola «sette» è sostituita da «nove».
Art. 175 capoverso 4
Questo capoverso viene riformulato in modo che le differenti versioni linguistiche concordino riguardo al modo in cui esse vengono percepite dai rispettivi locutori. La disposizione in questione ha infatti un’alta valenza simbolica. Il Costituente vuole enunciare che l’Assemblea federale deve accordare grande importanza alla rappresentanza nel governo delle diverse regioni del Paese e delle regioni linguistiche, ma attribuendo a questi criteri contorni sfumati afferma anche che non devono costituire una condizione di eleggibilità. L’inosservanza di tali criteri non può dunque essere sanzionata sul piano giuridico. La riformulazione di questa norma non intende modificare il diritto vigente.
La diversa percezione del vigente articolo 175 capoverso 4 da parte dei locutori delle diverse lingue deriva dal fatto che, mentre la versione tedesca è formulata sotto forma di norma che enuncia un dovere a destinazione dell’Assemblea federale, le versioni francese e italiana menzionano il diritto delle diverse regioni del Paese e delle comunità linguistiche di essere rappresentate. Pur non avendo nessuna conseguenza sul piano legale (cfr. n. 1.3.2), questa differenza ha provocato qualche attrito. La Commissione ha deciso di adattare la versione tedesca alle versioni francese e italiana: secondo il progetto, il testo tedesco prevede che le diverse regioni del Paese e le regioni linguistiche sono equamente rappresentata nel Consiglio federale. La Commissione è cosciente che l’attuale formulazione tedesca del capoverso 4 esprime forse meglio l’intenzione del legislatore, ossia invitare l’Assemblea federale a tenere seriamente e costantemente conto della rappresentanza delle diverse regioni del Paese e delle regioni linguistiche. Tuttavia, l’adattamento delle versioni francese e italiana alla versione tedesca, percepita come meno vincolante, potrebbe essere male interpretata: potrebbe indurre la falsa impressione che bisogna accordare meno importanza alla rappresentanza delle diverse regioni del Paese e delle regioni linguistiche. Sarebbe l’esatto contrario del risultato che la Commissione persegue con l’aumento del numero dei consiglieri federali.
Inoltre, nelle tre versioni linguistiche è utilizzata la nozione di «regione linguistica». Le espressioni «communautés linguistiques» e «componenti linguistiche» dei testi francese e italiano attuali si prestano a confusione, visto che designano gruppi umani definiti dall’uso comune di un idioma. Sarebbe come dire, per esempio, che la comunità italofona potrebbe essere rappresentata da un cittadino svizzero di origine