Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/9: 13.443 n Iv.pa. CIP-CN. Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri · 18 pagine
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sull’agricoltura (RS 910.1) e 40 capoverso 2 della legge sulla Banca nazionale (RS 951.11).
Una minoranza della Commissione propone di scegliere per le tre lingue una formulazione che preveda, come il testo tedesco vigente, che l’Assemblea federale vegli affinché le diverse regioni del Paese e le regioni linguistiche siano rappresentate in Consiglio federale. Secondo la minoranza, questa formulazione esprime più fedelmente la volontà del Costituente: nell’elezione del Consiglio federale l’Assemblea federale è tenuta a prendere in considerazione la provenienza dei candidati. La formulazione proposta dalla Commissione, secondo cui le diverse regioni del Paese e le regioni linguistiche «sono […] rappresentate» potrebbe dare l’impressione che una tale rappresentanza possa essere esigibile legalmente, ciò che è impossibile visto che non sono dati né conseguenze giuridiche né strumenti giuridici.
Cifra II cpv. 2
Le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 175 capoversi 1 e 4 sono direttamente applicabili ed entrano in vigore conformemente all’articolo 195 Cost. dopo la loro approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Ciò significa che dopo l‘approvazione in votazione popolare rimarranno vacanti due seggi nel Consiglio federale. In virtù dell’applicazione per analogia dell’articolo 133 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10), questa vacanza dovrebbe essere colmata nella sessione seguente alla votazione popolare. Questo breve lasso di tempo non permetterebbe ai partiti di preparare accuratamente l’elezione del Consiglio federale. Inoltre, già nella contesa elettorale si porrebbero domande di natura personale che sarebbero d’ostacolo a un confronto fattuale con la problematica.
È perciò previsto che la modifica costituzionale entri in vigore soltanto il primo giorno dell’anno successivo all’elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale che ha luogo dopo l’accettazione della modifica costituzionale da parte del Popolo e dei Cantoni. La votazione si terrà presumibilmente non prima del 2017, ma al più tardi nel 2018. L’Assemblea federale eleggerà per la prima volta nove membri del Consiglio federale in occasione del rinnovo integrale di quest’ultimo nel 2019.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
4.1.1 Valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’istituzione di due nuovi dipartimenti
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha cercato di stimare a grandi linee i maggiori oneri dal profilo del personale e delle spese per beni e servizi nonché il numero dei posti supplementari derivanti dalla creazione di due nuove segreterie generali. Il calcolo si fonda sulle spese medie dei cinque dipartimenti DFI, DFF, DFGP, DEFR e DATEC secondo il consuntivo 2013. Il DFAE e il DDPS non sono stati presi in considerazione perché le strutture gerarchiche dei due dipartimenti si differenziano