Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/9: 13.443 n Iv.pa. CIP-CN. Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri · 18 pagine
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1.3 Formulazione dell’articolo 175 capoverso 4 Cost.
1.3.1 Genesi dell’articolo 175 capoverso 4 Cost.
Riguardo alla regione d’origine dei membri del Consiglio federale, la Costituzione del 1848 conteneva soltanto la norma (art. 84) secondo cui in Consiglio federale non poteva essere eletto più di un membro dello stesso Cantone. Si trattava di una disposizione sull’ineleggibilità: i voti attribuiti a un candidato il cui cantone era già rappresentato in Consiglio federale venivano pertanto considerati nulli. Questa «clausola del Cantone di domicilio» è stata spesso messa in discussione e sono stati presentati numerosi interventi parlamentari che ne domandavano l’abrogazione, in particolare nei periodi successivi alle elezioni. Il 28 ottobre 1993 la CIP-N ha sottoposto al Parlamento un progetto volto ad abrogare, senza sostituirla, questa disposizione (93.452 «Modifica delle condizioni di eleggibilità al Consiglio federale», rapporto della CIP-N, FF 1993 IV 501).
Il progetto di abrogazione è stata adottato dal Consiglio nazionale il 30 gennaio 1995; il 3 ottobre dello stesso anno il Consiglio degli Stati ha però deciso di non entrare in materia (Boll. Uff. 1995 N 173, Boll. Uff. 1995 S 970). L’esame del progetto è stato in seguito rimandato a causa dell’allora imminente revisione totale della Costituzione. Il Consiglio nazionale si è occupato nuovamente della questione soltanto il 15 giugno 1998: dato che non era stato possibile abrogare la «clausola del Cantone di domicilio» nell’ambito della revisione totale della Costituzione, il Consiglio nazionale ha deciso di optare per una revisione parziale e ha mantenuto la sua decisione di entrare in materia sul progetto (Boll. Uff. 1998 N 1194).
Pur aderendo all’idea di sopprimere la «clausola del Cantone di domicilio» nel quadro di una revisione parziale della Costituzione, il Consiglio degli Stati non auspicava un’abrogazione pura e semplice. Su proposta della CIP-S, ha dunque deciso il 28 settembre 1998 di sostituire la «clausola del Cantone di domicilio» con la norma attualmente contenuta nell’articolo 175 capoverso 4 Cost. Una proposta che chiedeva di stabilire che i membri del Consiglio federale provenissero da almeno cinque cantoni differenti è stata respinta (Boll. Uff. 1998 S 953). Il 6 ottobre 1998 il Consiglio nazionale ha aderito alla decisione del Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 1998 N 2025). Il 7 febbraio 1999 la modifica costituzionale è stata accettata in votazione popolare.
1.3.2 Considerazioni linguistiche
Come spiegato sopra, la disposizione contenuta nel vigente articolo 175 capoverso 4 Cost. era stata integrata nel progetto su proposta della CIP-S. Le formulazioni tedesca e francese proposte dalla Commissione e adottate dalle due Camere erano le seguenti: «Bei der Wahl ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sind.» e «Lors de l’élection, on veillera à ce que les diverses régions du pays e les régions linguistiques soient équitablement représentées au Conseil fédéral.» (Boll. Uff. 998 S 952).
Incaricata di verificare sul piano formale il tenore degli atti adottati dalle Camere federali e di stabilirne la versione definitiva in vista del voto finale, la Commissione di redazione ha riveduto la disposizione. Il tenore della disposizione, adottata nel