Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/9: 13.443 n Iv.pa. CIP-CN. Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri · 18 pagine
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straniera che abiti a Berna e abbia l’italiano come lingua materna. Ma qui si tratta di rappresentare zone linguistiche: l’aspetto geografico è essenziale. Nella fattispecie, la norma è volta alla rappresentanza degli italofoni che vivono in una regione nella quale l’uso dell’italiano è maggioritario. Lo stesso si può dire per una persona originaria della parte italofona dei Grigioni oppure per una persona proveniente dalla parte romanciofona riguardo alla rappresentanza della regione romancia. L’aspetto geografico contenuto nella nozione di «regione linguistica» fa chiaramente riferimento al fatto che si tratta di rappresentare le quattro lingue nazionali menzionate nell’articolo 4 Cost.
La Commissione è tuttavia conscia che in un piccolo Paese plurilingue come la Svizzera è difficile rispettare queste regole alla lettera, in particolare a causa della crescente mobilità. L’Assemblea federale dovrà decidere caso per caso se un candidato è in grado di rappresentare in modo credibile una determinata regione linguistica. Un criterio essenziale sarà quello dei legami che la persona intrattiene con la regione. A tale riguardo, la sua storia politica può dare indicazioni preziose: se per anni una persona è intervenuta in seno a diversi organi politici in una certa lingua, deve probabilmente avere legami con la regione linguistica che corrisponde a questo idioma, anche se non è la sua lingua materna.
La nozione di «regione» del Paese e ancor più indistinta. Essa compare anche nell’articolo 103 Cost. secondo cui la Confederazione «può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate». Per regione del Paese si intende un’area che per la sua situazione geografica appare come un’unità6. Nel caso concreto, l’Assemblea federale deve tener conto nell’elezione del Consiglio federale della diversità non soltanto linguistica, ma anche regionale della Svizzera. La Svizzera tedesca non sarebbe adeguatamente rappresentata se cinque consiglieri federali fossero zurighesi: la disposizione intende fare in modo che in occasione dell’elezione del Consiglio federale vengano prese in considerazione anche le voci della Svizzera orientale o della Svizzera centrale. L’aggettivo «diverse» fa riferimento alla grande diversità delle regioni del nostro Paese.
Né la Costituzione né il presente rapporto danno un’indicazione numerica precisa di quante persone devono rappresentare ciascuna regione del Paese e ciascuna regione linguistica in seno al Consiglio federale. L’Assemblea federale è semplicemente tenuta a fare in modo che le regioni siano «equamente rappresentate» in Consiglio federale. Sulla scorta di considerazioni politiche verrà determinato se una certa regione del Paese o una regione linguistica è adeguatamente rappresentata. In nessun caso questa disposizione servirà a stabilire una percentuale per regione o per regione linguistica. È del resto impossibile determinare in ogni caso con precisione se una persona rappresenta tale regione del Paese o tale regione linguistica perché queste nozioni sono vaghe. Inoltre, una ripartizione proporzionale in base alla quota di popolazione finirebbe per svantaggiare le minoranze linguistiche.
Da ultimo, va osservato che la nozione «angemessen vertreten» è resa anche in altre leggi con le locuzioni «équitablement représenté» e «equamente rappresentato». Queste formulazioni sono dunque equivalenti e usuali nel linguaggio giuridico quando si tratta di disciplinare la rappresentanza di determinati gruppi di popolazione nei vari consessi. Si vedano ad esempio gli articoli 117 capoverso 1 della legge
6 Hettich: St. Galler Kommentar zu Art. 175 BV, n. marg. 12.