Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine

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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

A ogni abitazione è attribuito un identificatore univoco all’interno edificio, che consente di identificarla in modo affidabile (EWID).

Per le abitazioni sono introdotte nuove caratteristiche dettagliate relative all’utilizzazione, allo scopo di adempiere i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 3 LASec. In effetti, il REA è ormai lo strumento che devono utilizzare i Comuni per stilare l’inventario delle abitazioni (art. 4 LASec e art. 1 dell’ordinanza sulle abitazioni secondarie [OASec]). Al tempo stesso è lo strumento con cui l’ARE determina la quota di abitazioni secondarie di un Comune (art. 5 LASec). Attualmente queste caratteristiche sono iscritte nel REA unicamente per questo scopo amministrativo (esecuzione di un compito legale), non essendo prevista per il

momento alcuna elaborazione statistica. Tale opzione resta tuttavia aperta.

I Cantoni hanno la possibilità di iscrivere nel loro registro caratteristiche supplementari,

sempreché lo prevedano le loro prescrizioni giuridiche. Il contenuto del REA federale è definito esattamente attraverso le informazioni enumerate in questo articolo e i relativi

dettagli nel catalogo delle caratteristiche. Le informazioni supplementari registrate dai

Cantoni non sono disponibili nel REA federale.

Articolo 9

Le informazioni necessarie per l’iscrizione nel REA provengono sistematicamente da fonti amministrative. Le fonti principali sono gli uffici comunali e cantonali delle costruzioni.

Per il completamento, l’aggiornamento o la convalida di determinati dati del REA, l’UST può basarsi su altre fonti di dati (fonti secondarie). L’elenco del capoverso 2 non è esaustivo, ma offre una panoramica sulle fonti effettive o potenziali disponibili attualmente.

Per lavori statistici nonché per l’esecuzione di compiti legali, oggi il REA è l’unica banca dati di riferimento degli edifici e delle abitazioni. È pertanto giustificato e necessario introdurre l’obbligo di mettere i dati gratuitamente a disposizione dell’UST, segnatamente per la

pubblica amministrazione secondo l’articolo 4 capoverso 5 LStat e l’articolo 14 capoverso 1 e 2 LArRa nonché per le persone fisiche e giuridiche (di diritto pubblico e privato) e per le istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico secondo l’articolo 6 capoversi 1bise 4 LStat. Secondo l’articolo 6 capoverso 1 LStat, tale capoverso non riguarda le persone fisiche che non hanno compiti di diritto pubblico.

Articolo 10

In linea di massima, gli uffici delle costruzioni aggiornano i dati nel REA federale o in un registro riconosciuto su base continua. Almeno una volta al trimestre devono chiudere (convalidare) formalmente l’aggiornamento dei dati con le ultime informazioni, corrispondenti alla situazione effettiva sul terreno alla data di riferimento stabilita. La crescente utilizzazione del REA per compiti amministrativi richiede un miglioramento e un’accelerazione del ritmo di aggiornamento dei dati. Si mira pertanto a promuovere un aggiornamento continuo in tutti i Comuni della Svizzera. Oggi certe informazioni sono registrate in ritardo, il che è

problematico per l’utilizzazione sia per scopi amministrativi sia per scopi statistici.

Per l’impiego di dati del registro per la statistica è importante che l’UST riceva i dati

corrispondenti a un giorno di riferimento ben preciso. Sono stati fissati quattro giorni di riferimento all’anno, alla fine di ogni trimestre. Il REA deve contenere i dati attuali per il giorno di riferimento. Agli uffici delle costruzioni è concesso un termine di 30 giorni a partire dalla data di riferimento per effettuare i lavori di convalida. Concretamente ciò significa che i dati per la produzione statistica devono essere disponibili al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al giorno di riferimento.

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