Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine

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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

2 Condizioni quadro

All’inizio del 2016, la base giuridica del REA, l’articolo 10 capoverso 3bisLStat, è stata modificata con l’introduzione della nuova LASec. Questa modifica ha essenzialmente due effetti sulle disposizioni concernenti il REA:

a) i dati del REA possono ora essere messi a disposizione della Confederazione anche per l’esecuzione di compiti legali che non perseguono alcuno scopo statistico. Finora

l’utilizzazione dei dati del REA in ambito amministrativo era riservata ai Cantoni e ai Comuni limitatamente al loro territorio, mentre la Confederazione poteva utilizzare questi dati

unicamente per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.

b) il Consiglio federale può dichiarare determinate informazioni del REA accessibili al

pubblico, sempreché siano rispettate le disposizioni della LPD.

L’obiettivo principale della revisione dell’articolo 10 capoverso 3bisLStat è di consentire l’utilizzazione del REA per la gestione dell’inventario delle abitazioni nell’ambito del fascicolo relativo alle abitazioni secondarie, da un lato da parte dei Comuni stessi e dall’altro da parte dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE.

L’entrata in vigore della LASec rende pertanto necessaria una revisione dell’OREA. Questa revisione offre al tempo stesso l’occasione per ammodernare disposizioni dell’ordinanza in modo da rispondere alle aspettative dei vari attori del registro.

3 Obiettivi principali della revisione

I compiti e le competenze dei vari attori coinvolti nella tenuta del REA non sono definiti chiaramente. La revisione mira a disciplinare in modo più comprensibile la ripartizione delle competenze tra l’UST, i Cantoni e i servizi incaricati di aggiornare il registro (nella maggior parte dei casi si tratta delle autorità comunali delle costruzioni). Con l’introduzione di un nuovo servizio cantonale incaricato di coordinare i compiti con i Comuni, l’UST può contare su un partner diretto, responsabile di assistere Comuni incaricati di aggiornare il registro. Ciò consente una miglior collaborazione e garantisce una miglior qualità dei dati.

Affinché il REA possa svolgere pienamente il suo ruolo di sistema d’informazione sugli edifici e sulle abitazioni, l’obbligo di notifica è esteso a tutti gli edifici. Finora l’obbligo di notifica era limitato agli edifici ad uso abitativo. La registrazione degli edifici ad uso non abitativo era possibile, ma facoltativa. Singoli Cantoni (BL e TG) iscrivono già oggi tutti gli edifici nel REA e dispongono quindi di una fonte di informazioni di riferimento per l’intero patrimonio

immobiliare del proprio Cantone.

Uno degli obiettivi della presente revisione è profilare meglio il REA quale strumento di base per lavori di pianificazione e per l’esecuzione di compiti legali. Ciò presuppone

l’ottimizzazione delle procedure e del ritmo di aggiornamento del registro.

Oggi ogni messa a disposizione di dati del REA presuppone la firma di un contratto di protezione dei dati, indipendentemente dal tipo di informazioni trasmesse. La procedura è piuttosto complicata e dispendiosa, soprattutto per i dati che non sono degni di particolare protezione dal punto di vista della LPD, come gli indirizzi o gli identificatori degli edifici. Solo alcuni servizi menzionati espressamente nell’ordinanza possono chiedere un accesso in linea e utilizzare i dati del REA. La revisione mira a facilitare la messa a disposizione di dati in generale, rendendo accessibili al pubblico i dati che non si riferiscono a persone e

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