Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine

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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

riferimento «edifici e abitazioni» anche per l’esecuzione di compiti legali. Effettivamente, oggi a livello federale non esiste nessun altro sistema o registro contenente informazioni sugli edifici e sulle abitazioni. Questa utilizzazione è possibile già oggi. I nuovi articoli devono però rendere più visibile questa utilizzazione e sensibilizzare le persone incaricate di aggiornare il registro.

Articolo 2

È fondamentale che gli oggetti che devono essere iscritti nel REA siano descritti in modo preciso. Per garantire l’unificazione delle definizioni nei numerosi settori che hanno a che fare con edifici e abitazioni, l’UST elabora, assieme alle autorità competenti in materia di pianificazione del territorio e misurazioni catastali, un’apposita direttiva.

5.2 Organizzazione, gestione e contenuto del REA

Articolo 3

L’ordinanza menziona unicamente il tipo di informazioni che devono essere iscritte nel registro (art. 8). Il contenuto esatto di tali informazioni, ossia la descrizione dettagliata di ogni caratteristica, è definito dall’UST in un catalogo delle caratteristiche, che per ogni

caratteristica contiene una descrizione esatta, le specifiche tecniche (modalità di

registrazione, eventualmente un rimando alla nomenclatura da utilizzare), il livello di qualità atteso nonché le possibili fonti dei dati. Questo catalogo è elaborato in collaborazione con i partner direttamente interessati dal contenuto, ossia: a) i servizi statistici della

Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, b) gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni,

c) i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché

d) i servizi cantonali incaricati di coordinare le attività del REA. I partner possono anche avanzare delle proposte, che sono esaminate in termini di fattibilità della rilevazione,

rilevanza e risorse disponibili per l’attuazione. La definizione dei dettagli in un catalogo e non nell’ordinanza stessa consente una maggior flessibilità.

Nello stesso articolo è definito anche il livello di qualità atteso, con vari gradi di precisione a seconda del tipo d’informazione e della fonte dei dati. Non si tratta semplicemente di definire la qualità attesa per ogni caratteristica, bensì anche di fissare valori limite per ogni zona territoriale (Comuni). Per formulare tale definizione, l’UST sente i propri partner.

I documenti utili per i partner o per i servizi incaricati di aggiornare i dati sono pubblicati integralmente sul sito Internet dell’UST.

Articolo 4

Visti i numerosi attori coinvolti nella tenuta del REA, l’art. 4 definisce il principio della

collaborazione con tutti questi attori e segnatamente con i nuovi responsabili cantonali del coordinamento, allo scopo di garantire l’aggiornamento.

La misurazione ufficiale è una fonte di dati indispensabile per garantire la georeferenziazione degli edifici e degli indirizzi. L’UST e i servizi cantonali delle misurazioni catastali nonché l’Ufficio federale di topografia swisstopo coordinano varie attività e procedure. Gli

interlocutori principali dell’UST per l’organizzazione dei compiti associati al REA con i

Cantoni sono i servizi cantonali di coordinamento (definiti all’art. 5).

Articolo 5

Finora nei Cantoni non esisteva un servizio ufficiale responsabile di coordinare i compiti con i servizi comunali incaricati di aggiornare i dati del REA. Era quindi molto difficile risolvere

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