Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/11: Revisione totale dell'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) · 17 pagine

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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

swisstopo: nome della via in base all’elenco delle vie Località con il NPA (a sei Art. 20 ff., in particolare art. swisstopo (in base all’elenco cifre) 24 ONGeo ufficiale)

Comune e numero del Art. 19 ONGeo UST (in base all’elenco Comune ufficiale)

Riferimento geografico Art 34 cpv. 2 lett. a LGI, art. Cantone (dati MU)

(coordinate dell’edificio) 6 OMU, art. 7 OTEMU

L’articolo 26c capoverso 1 ONGeo attribuisce la competenza di tenere l’elenco

(analogamente all’elenco delle località) a swisstopo. L’articolo 26c capoverso 2 ONGeo sancisce il sistema di notifica. L’articolo 26c capoverso 2 ONGeo stabilisce infine che gli indirizzi degli edifici estratti dall’elenco ufficiale sono vincolanti per le autorità: negli usi ufficiali, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono utilizzare l’indirizzo ufficiale dell’edificio.

Articolo 34

L’articolo 34 contiene un adeguamento redazionale, che non ha nulla a che vedere con l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici. Al momento dell’emanazione della nuova ordinanza dell’11 novembre 2009 sugli orari si era dimenticato di adeguare l’articolo 34; questa dimenticanza è ora corretta.

Articolo 37a Disposizione transitoria della modifica del ...

L’articolo 37a capoverso 1 stabilisce entro che termine devono essere realizzati l’elenco ufficiale delle vie e l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici dopo l’entrata in vigore delle nuove basi giuridiche. Per la creazione iniziale dei due elenchi ufficiali occorre procedere diversamente rispetto alla fase successiva, quella dell’aggiornamento. Una volta che swisstopo ha preparato i progetti, deve sottoporli integralmente ai Cantoni per convalida. Tale convalida comprende in particolare il confronto con le relative decisioni a livello cantonale e comunale. Visto che i sistemi di geoinformazione dei Cantoni presentano uno standard di sviluppo variabile e in alcuni Cantoni anche la convalida dei dati comunali può essere realizzata in modo più efficiente attraverso un servizio centrale, qui l’ordinanza lascia i Cantoni liberi di impostare la convalida come vogliono dal punto di vista organizzativo. L’ordinanza fissa per contro un termine vincolante di un anno per la convalida, poiché solo così è possibile garantire la realizzazione entro due anni. La Confederazione partecipa ai costi della convalida in base all’articolo 3 in combinato disposto con l’allegato numero 6 lettera a dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 6 ottobre 2006 sul finanziamento della misurazione ufficiale (OFMU).

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